n. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 febbraio 2017 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 83 del 30 gennaio 2017, rappresentata e difesa per procura speciale a margine del presente atto dal prof. avv. Giandomenico Falcon (C.F. FLC GDM 45C06 L736E), dal prof. avv. Franco Mastragostino (C.F. MST FNC 47E07 A059Q) e dall'avv. Luigi Manzi (C.F. MNZ LGU 34E15 H501Y;

fax: 06/3211370;

PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

con notifica anche: alla Procura regionale della Corte dei conti la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, in persona del Procuratore regionale;

alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna, in persona del suo Presidente;

per la dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti della Regione Emilia-Romagna, il potere di citare in giudizio i consiglieri o ex consiglieri regionali per il danno erariale asseritamente provocato alla Regione dall'affidamento al sig. Alberto Allegretti - segnatamente mediante le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 13 maggio 2010, n. 97 del 22 giugno 2011, n. 20 del 13 febbraio 2013, n. 186 del 18 dicembre 2013, nonche' mediante il provvedimento/nota del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 44725 del 12 novembre 2013 - dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Assemblea legislativa della Regione e di altre funzioni connesse, in quanto lesivo dell'autonomia del consiglio regionale (Assemblea legislativa regionale) garantita dalla Costituzione e, in particolare, delle attribuzioni regionali in materia di prerogative dei consiglieri regionali di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., e di auto-organizzazione del consiglio regionale di cui all'art. 122, terzo comma, Cost., e di cui agli articoli 33, 34, 35 e 63 della legge regionale 31 marzo 2005, recante «Statuto della Regione Emilia-Romagna»;

e, quindi, per il conseguente annullamento dell'atto di citazione contrassegnato come Proc. V. 2014/00386/MI G. 44598, con il quale la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Emilia-Romagna ha chiamato a rispondere davanti al giudice contabile i sotto citati consiglieri regionali o ex consiglieri regionali: 1. Matteo Richetti, nato a Sassuolo (MO) il 3 agosto 1974 c.f. RCHMTT74MO31462Q;

  1. Palma Costi, nata a Camposanto (MO) il 9 luglio 1957, c.f. CSTPLMS7L49B566W;

  2. Enrico Aimi, nato a Modena il 10 marzo 1960, c.f. MAINRC60C10F257K;

  3. Roberto Corradi, nato a Medesano (PR) il 25 novembre 1967, c.f. CRRRRT67S25F082M;

  4. Gabriella Meo, nata a Roma l'11 marzo 1959, c.f. MEOGRL59C51H501G;

  5. Luca Bartolini, nato a Premilcuore (FC) il 13 maggio 1967, c.f. BRTLCU67E13H034W;

  6. Mario Mazzotti, nato a Bagnacavallo (RA) l'11 giugno 1957, c.f. MZZMRA57H11A547C;

  7. Sandro Mandini, nato a Galliera (BO) il 30 novembre 1955, c.f. MNDSDR55S30D878G;

atto notificato ai suddetti convenuti in data 6 dicembre 2016, unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 31 maggio 2017, nel domicilio eletto presso il loro difensore prof. avv. Antonio Carullo di Bologna, e conosciuto dalla Regione in data successiva. Premesso in fatto Con l'atto di citazione specificato in epigrafe la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha citato in giudizio il Presidente (cons. Palma Costi) e l'ex Presidente dell'Assemblea legislativa (cons. Matteo Richetti) nonche' i componenti dell'ufficio di presidenza (come sopra individuati) e due funzionari, in carica nel periodo ricompreso fra il maggio 2010 e il gennaio 2015, per sentirli condannare alla rifusione del danno erariale pretesamente causato alla Regione dalla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato fra l'Assemblea legislativa ed il sig. Alberto Allegretti, conclusi nel periodo fra il 13 maggio 2010 e il 27 gennaio 2015, in seguito alla nomina del sig. Allegretti a Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, nonche' di affidamento allo stesso delle funzioni connesse di direttore del servizio informazione, e di tecnico di garanzia in materia di partecipazione ex art. 8, comma 1, l.r. n. 3/2010. Secondo il (sostituto) Procuratore regionale, il sig. Allegretti non avrebbe potuto essere nominato in quella posizione (ne' avrebbe potuto svolgere i connessi incarichi affidatigli) in quanto privo del diploma di laurea;

requisito che, sulla base della ricostruzione operata dalla Procura, la legge statale, la legge regionale e le determinazioni interne dell'Ufficio di Presidenza, invece, richiederebbero, in quanto le funzioni di Capo di Gabinetto dovrebbero essere svolte da un dirigente che disponga di tale titolo di studio. Piu' precisamente, ad avviso del Procuratore regionale, il Presidente, l'ex Presidente dell'Assemblea legislativa e tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza presenti dal 2010 al 2015, «avrebbero chiamato (il Sig. Allegretti) a ricoprire - in assenza del necessario diploma di laurea - un incarico dirigenziale di vertice, quale capo della Struttura speciale del Gabinetto del Presidente dell'A.L. regionale e a svolgere i delicati compiti previsti dall'art. 63 dello Statuto, dagli articoli 4 e 9 della l.r. n. 43/2001, dalla deliberazione dell'U.P n. 54/2010 [erroneamente indicata, nell'atto, come delibera 54/2000] e dai vari contratti individuali di rapporto di lavoro subordinato via via stipulati;

compiti riconducibili alle piu' elevate funzioni di supporto dell'organo di indirizzo e controllo politico» (cfr. atto citazione, pag. 24). Inoltre, «quale ulteriore profilo di illegittimita'/illiceita'» si aggiungerebbe lo svolgimento delle funzioni correlate all'incarico di «direttore del servizio informazione» e di quelle di cui all'incarico, affidatogli in via transitoria, di «tecnico di garanzia in materia di partecipazione ex art. 8, comma 1, l.r. n. 3/2010», che avrebbero comportato - a detta del sostituto Procuratore regionale - attivita' gestionale da parte del Capo di Gabinetto, con compromissione del principio di separazione fra attivita' di indirizzo politico e attivita' gestionale. L'importo del preteso danno ingiusto arrecato alla Regione da ascrivere a responsabilita' degli intimati ammonterebbe a complessivi euro 454.205,60 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi) pari ai costi (lordi, perche' il compenso netto ammonta ad euro 244.840,26) complessivamente sostenuti dalla Regione per le retribuzioni corrisposte all'Allegretti nel periodo in cui il rapporto e' stato operativo. In sede di deduzioni formulate con riferimento all'atto di contestazione degli addebiti ed invito a dedurre, gli intimati componenti dell'Assemblea legislativa hanno in primo luogo, contestato sul piano amministrativo la insussistenza ed infondatezza della prospettata illegittimita' - sotto il profilo della pretesa violazione di legge - degli atti di nomina e di conferimento degli incarichi al Capo di Gabinetto, illustrando l'erroneita' della ricostruzione del quadro normativo effettuata dal Procuratore, che sposta e rovescia sull'assetto statutario e normativo regionale relativo alle strutture speciali (cioe' gli uffici di diretta collaborazione politica) requisiti previsti si' dalla normativa statale, ma per la disciplina degli incarichi della dirigenza pubblica del ruolo amministrativo/burocratico. Essi inoltre hanno evidenziato l'inammissibilita' degli atti di indagine e delle contestazioni di responsabilita' ipotizzate dalla Procura, in...

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