n. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre 2016 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587, n. fax 06/96514000 e p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della Regione in carica, domiciliato presso la sede della Regione in Firenze, piazza Duomo 10 (c.a.p. 50122);

Per l'impugnazione dell'art. 9 comma 2 della legge regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 72, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26 ottobre 2016, recante: «Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23/2012», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 16 dicembre 2016. F a t t o In data 26 ottobre 2016 e' stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Toscana la legge regionale 18 ottobre 2016 n. 72, intitolata «Disposizioni per il potenziamento dell'Autorita' portuale regionale - Modifiche alla legge regionale n. 23/2012». L'art. 9 comma 2 della predetta legge inserisce il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2012, disponendo testualmente come segue: «Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'art. 3 commi 1-bis e 1-ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unita'». Con delibera del 16 dicembre 2016 il Consiglio dei ministri ha deciso di proporre il presente ricorso per l'annullamento della disposizione riportata, sulla base del seguente M o t i v o Violazione dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. L'art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 cosi' dispone: «Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al...

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