n. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 gennaio 2015 -

Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, codice fiscale n. 88224030587, per il ricevimento degli atti Fax 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certif.) ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici si domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta Provinciale e legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato in Bolzano, Palazzo 1, piazza Silvius Magnago n. 1, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 12, comma 2, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2014, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura», giusta delibera del Consiglio dei ministri del giorno 24 dicembre 2014. La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10/2014, recante «Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura» presenta evidenti profili di incostituzionalita' ed eccede quindi dalle competenze statutarie, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 4, e 12, che qui si impugnano ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i motivi di seguito specificati. 1) Sull'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 10 del 2014. L'articolo 8, comma 4 della legge provinciale n. 10 del 2014 - che modifica l'articolo 44, comma 4, della legge provinciale n. 13/97 - introduce vincoli e contingentamenti all'apertura di nuovi esercizi commerciali, tali da determinare una drastica riduzione della possibilita' di esercizio del commercio al dettaglio nelle zone produttive, ponendosi in contrasto con l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 (c.d. Salva-Italia), convertito in legge n. 214/2011. Tale disposizione, secondo cui «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali», e' espressione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) e, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 38/2013 (punto 2.3 del Considerato in diritto) e' «norma in presenza della quale i titoli competenziali delle...

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