n. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA Sezione 2 riunita con l'intervento dei signori: Block Maurizio, Presidente;

Spadaro Giorgio, relatore;

De Biase Frezza Costanza, giudice;

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 512/2016, spedito il 10 giugno 2016, avverso diniego rimborso Irpef-altro 2014, contro Agenzia entrate - Dir. Provin. Uff. controlli-legale Vicenza, proposto dai ricorrenti Rizzo Paola, via Gobbi, 30, sc A - 36061 Bassano del Grappa (VI), difeso da Cuocci Felice, piazza Martiri di via Fani, 21 - 76125 Trani (BT), difeso da De Benedictis Flavio, via Carlo Cattaneo, 16 - 70056 Molfetta (BA);

Osserva La controversia riguarda il rifiuto tacito che l'Agenzia delle entrate di Vicenza ha posto all'istanza di rimborso IRPEF, addizionali comunale e regionale, per l'anno 2014, presentata, in data 9 ottobre 2015, dalla signora Rizzo Paola, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Felice Cuocci e dall'avv. De Benedictis. In particolare, la richiesta della contribuente e' correlata alla asserita maggiore imposta versata, sommando al reddito complessivo prodotto, l'ammontare dell'imponibile erogato dal Fondo pensioni pari ad €

819,00 a titolo di IRPEF, ad €

788,00 a titolo di restituzione bonus IRPEF, ad €

99,74 a titolo di addizionale regionale ed €

64,87 a titolo di addizionale comunale. La ricorrente, ha assunto di essere stata iscritta dal 16 dicembre 2009 al 30 giugno 2014 al Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola (Fondo scuola ESPERIA), e di avere maturato, a tale titolo, una posizione lorda individuale di €

8.108,7;

posizione, per la quale ha chiesto la liquidazione per riscatto volontario, subendo una ritenuta alla fonte di €

1.865,01 a titolo di tassazione ordinaria, per il fatto che il predetto Fondo, ha proceduto ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 252/2005 e della lettera d-ter del comma 1 dell'art. 52 del TUIR nella versione in vigore antecedentemente alla abrogazione ad opera del citato decreto legislativo n. 252/2005. In tale contesto, ha eccepito: 1) l'illegittima applicazione della norma meno favorevole al caso di specie, atteso che il differente regime impositivo applicabile alle prestazioni di previdenza complementare erogate ai dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti ad una forma pensionistica di natura negoziale, risulterebbe abrogata dall'avvenuta scadenza del termine del 6 ottobre 2005 fissato dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 243/2004 per l'emanazione del decreto legislativo di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Norma che, diversamente interpretando, risulterebbe in contrasto con i fondamentali principi costituzionali ed, in particolare, con gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione;

2) la manifesta irragionevolezza nella modalita' di tassazione da parte del legislatore, derivante dalla maggiorazione dell'onere tributario, a seconda della natura pubblica o privata...

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