n. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2014 -

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Prima Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2014, proposto da: Altroconsumo, Assoprovider - Associazione Provider Indipendenti - Confcommercio, Movimento Difesa del Cittadino, Assintel - Confcommercio, rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Sarzana Di S. Ippolito, con domicilio eletto presso Fulvio Sarzana Di S. Ippolito in Roma, via Velletri n. 10;

Contro Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Rotolo, con domicilio eletto presso Direzione Affari Legali Soc. Rai S.p.a. in Roma, viale Mazzini n. 14;

Soc. Ctmobi S.r.l., Associazione Fotografi Professionisti Tau Visual;

e con l'intervento di ad opponendum: Soc. Italiana Autori ed Editori - Siae - rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Luciani, Maurizio Mandel, Stefano Astorri, Aristide Police, Alessandra Amendola, con domicilio eletto presso Maurizio Mandel in Roma, v.le della Letteratura n. 30;

Confindustria Cultura Italia-Federazione Italiana dell'Industria, rappresentata e difesa dagli avv. Gilberto Nava, Francesca Salerno, Alessandro Botto, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc Legance in Roma, via XX Settembre n. 5;

Soc. Confidustria Cultura Italia - Fed.ne Italiana Industria Culturale, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Botto, Gilberto Nava, Filippo Pacciani, Francesca Salerno, con domicilio eletto presso Associato Studio Legale Legance in Roma, via XX Settembre n. 5;

Per l'annullamento Della delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 18 dicembre 2013, recante «Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;

Nonche' dell'Allegato A alla delibera: n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 «Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»;

Di ogni altro atto, anche non cognito, connesso, conseguente, coordinato, precedente o successivo all'atto impugnato in via principale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

Visti gli atti di intervento in giudizio di Soc. Italiana Autori ed Editori - Siae Confindustria Cultura Italia - Fed.ne Italiana Industria Culturale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 1 - Con il gravame in epigrafe, Altroconsumo e le altre Associazioni ricorrenti impugnano il regolamento con il quale l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (d'ora in avanti: AGCom) e' intervenuta, per la prima volta, in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (la rete internet e quella radiotelevisiva), prevedendo una procedura intesa ad offrire un'efficace protezione del predetto diritto mediante strumenti di rapido intervento, che peraltro, almeno quanto ad internet, a giudizio dei ricorrenti non garantiscono adeguatamente ne' il diritto di accesso dei cittadini alla rete ne' il diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dalla nostra Costituzione. 2 - Secondo le ricorrenti, in particolare, l'AGCom non ha affatto il potere di disciplinare interventi repressivi amministrativi in una materia che la legge, e prima ancora la Costituzione ed il diritto europeo, riservano alla cognizione del giudice a tutela delle liberta' di espressione del pensiero e di concorrenza economica, e comunque nell'adottare il regolamento ha compiuto molteplici illegittimita' procedurali. Vengono inoltre dedotte numerose specifiche censure di carattere sostanziale, concernenti le disposizioni del regolamento che disciplinano il procedimento amministrativo volto alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore poste in essere sulla rete mediante l'ordine di rimozione delle singole informazioni o delle pagine web interessate, laddove si verifichino «occasionali violazioni» del diritto d'autore, ovvero mediante l'ordine di «oscuramento» dell'intero sito rispetto agli utenti italiani, laddove la violazione sia «massiva» o il sito che ospita contenuti illegali sia ubicato su server collocati fuori dal territorio italiano (ipotesi ritenuta dalla stessa Difesa di AGCom «invero molto frequente nella pratica»), all'esito di un procedimento, delineato agli artt. 7 e 12, che secondo i ricorrenti non garantisce, anche per l'estrema ristrettezza dei tempi, le garanzie di partecipazione e di pieno contraddittorio tra le parti, e che potra' essere poi impugnato solo innanzi al Giudice amministrativo, violando la riserva di giurisdizione ed il principio del giudice naturale. 3 - L'AGCom, costituitasi in giudizio, dopo aver contestato la carenza di legittimazione e di interesse delle ricorrenti, risponde che l'iniziativa impugnata e' volta a tutelare l'interesse pubblicistico allo sviluppo della creativita' ed alla corretta diffusione della cultura e delle informazioni (e, quindi, in definitiva, la possibilita' di scelta dell'utente di contenuti digitali), interesse che rischia di essere mortificato in assenza di efficaci strumenti di tutela, a causa della "pervasivita' dello strumento telematico" rendendosi necessario un intervento rapido ed efficace in via amministrativa, che si ponga come alternativo e non sostitutivo di quello dell'Autorita' giudiziaria. Tuttavia, prosegue l'AGCom, in considerazione della «delicatezza degli interessi in rilievo, a volte anche confliggenti tra loro», l'adozione del regolamento e' stata preceduta da un lungo confronto con gli stakeholders, avviato gia' nel 2010 con una prima indagine conoscitiva sul tema, poi proseguita da successive consultazioni pubbliche (delibera n. 4521/13), da audizioni di tutti i soggetti interessati che vi hanno fatto richiesta e da una procedura di notifica comunitaria. Per quanto riguarda internet, prosegue l'AGCom, il testo finale del Regolamento si rivolge solo ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione («intermediari» o internet service providers - ISP ) che effettuano attivita' di "mere conduit" o di "hosting", ovvero che si limitano ad offrire l'accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto delle informazioni fornite da soggetti terzi (i destinatari del servizio), nonche' quelli che offrono un servizio di memorizzazione temporanea, in quanto soggetti tecnicamente in grado di garantire l'attuazione degli ordini di rimozione o di oscuramento impartiti, a prescindere da qualsivoglia valutazione in merito alla responsabilita' (o meno) della violazione lamentata, senza incidere sulla disciplina del diritto d'autore, ma solo per evitare che le sue violazioni siano portate ad ulteriori conseguenze. 4 - Anche Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., si e' costituita in giudizio a difesa del regolamento (che per la parte radiotelevisiva - estranea al presente giudizio - risulterebbe impugnato da Sky mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato). Si sono inoltre costituiti in giudizio ad opponendum, per contestare la ammissibilita' e fondatezza del ricorso, la Societa' Italiana Autori ed Editori - Siae - (la cui legittimazione viene a propria volta contestata dai ricorrenti), Confindustria Cultura Italia - Federazione Italiana dell'Industria Culturale. La SIAE ha, in particolare, anche allegato autorevolissimi pareri giuridici di parte per confutare le ragioni dei ricorrenti. 5 - Tutte le parti hanno ampiamente argomentato le rispettive posizioni mediante successive memorie, che peraltro, per gli aspetti che concernono la successiva concreta attuazione data al regolamento da AGCom, restano del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, e non possono quindi essere in alcun modo prese in considerazione dal Collegio. L'esame dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti e' stata rinviata al merito, e nella camera di consiglio del 25 giugno 2014 il ricorso e' stato infine introitato dal Collegio per la decisione. 6 - Devono essere in primo luogo esaminate la legittimazione e l'interesse ad agire delle ricorrenti, che vengono revocate in dubbio dalle resistenti e dalle intervenienti ad opponendum ma che, a giudizio del Collegio, appaiono viceversa certe. Infatti, la prima ricorrente (Associazione Altroconsumo) e' statutariamente deputata - e quindi legittimata per legge - ad agire a tutela della categoria dei consumatori, cui appartengono i propri associati, e che ha certamente un interesse attuale e concreto ad impugnare la delibera di approvazione di un regolamento che incide fortemente sulla futura liberta' dei consumatori italiani di accedere, sul web, a prodotti e servizi anche diversi da quelli sospettati di violazione del diritto d'autore (in particolare in caso di oscuramento dell'intero sito), e per i quali la violazione non e' stata comunque fino a quel momento accertata da alcun organo giurisdizionale. A maggior ragione, le altre associazioni ricorrenti hanno un interesse immediato e diretto ad impugnare il Regolamento de quo, che contiene prescrizioni suscettibili di pregiudicare i diritti di tutti gli associati ad Assoprovider e di Assintel, ovvero della associazione di rappresentanza dei provider e delle imprese di comunicazione elettronica a prescindere dalla impugnabilita' del futuro singolo atto interdittivo da parte dell'associato specificamente leso da quel provvedimento. Infatti il regolamento, come sara' meglio evidenziato di...

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