DECRETO 15 marzo 2005 - Adeguamento, per l'anno 2005, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita', a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonche' dei limiti di reddito, relativi all'anno 2004, prescritti per la concessione delle provvidenze stesse

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari; Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.; Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile degli invalidi civili parziali, dovra' farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennita' istituita dall'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei ciechi parziali, a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che, con decorrenza dal 1° marzo 1991, l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della citata legge n. 429 del 1991, che stabilisce il diritto delle persone affette da piu' minorazioni di percepire un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai...

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