LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 22 - Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle-d'Aosta n. 35 del 21 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dell'Istituto musicale pareggiato della Valle-d'Aosta - Conservatoire de la Vallee d'Aoste, di seguito denominato Istituto, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), e del decreto legislativo 24 luglio 2007, n.

136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle-d'Aosta Vallee d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale).

  1. Al fine di razionalizzare la normativa regionale in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle-d'Aosta e di valorizzare e divulgare il patrimonio musicale tradizionale, la presente legge reca modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

    Art. 2

    Contributo annuo a favore dell'Istituto 1. A decorrere dall'anno 2013, la Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese per il funzionamento dell'Istituto medesimo, comprensivo di quelle concernenti le attivita' dell'orchestra sinfonica. I criteri e le modalita' per la concessione del contributo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

  2. La Regione puo' assoggettare l'Istituto al rispetto di un patto di stabilita', finalizzato al contenimento delle spese correnti, secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

  3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato per ciascun anno solare in tre rate: la prima, fino al 60 per cento, entro il 15 febbraio, la seconda, fino al 30 per cento, entro il 31 maggio e la terza a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di istruzione, della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente e dell'eventuale rispetto del patto di stabilita' di cui al comma 2. L'eventuale eccedenza corrisposta a titolo di acconto rispetto alle spese sostenute dall'Istituto e' decurtata dalla terza rata dell'esercizio in corso.

    Art. 3

    Statuto e organi dell'Istituto 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Istituto delibera una proposta di adeguamento dello statuto alla presente legge e alla normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento alla legge n. 508/1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132...

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