Multiproprietà

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Rassegna
di giurisprudenza
Multiproprietà
SOMMARIO
a. Assemblea. b. Diritto di recesso. c. Gestione. d. Natura. e.
Spese.
a. Assemblea
Poiché nessuna disposizione di legge prevede il luogo in cui
deve tenersi l’assemblea, in assenza di una norma regolamen-
tare che imponga particolari vincoli in tal senso, deve ritenersi
che la delibera adottata dall’assemblea di un condominio in
multiproprietà, tenutasi non nel comune in cui è ubicato l’im-
mobile, bensì per prassi consolidata in un’altra città facilmente
raggiungibile da tutti i condomini, non sia illegittima neppure
sotto l’aspetto dell’eccesso di potere. * Trib. civ. Tempio Pausa-
nia, sez. dist. Olbia, 22 maggio 2006, n. 112, Tais c. Condominio
Crysalis Bay, in questa Rivista 2008, 83.
In tema di partecipazione all’assemblea, l’art. 67 att. c.c. (a
mente del quale, se più sono i proprietari di un piano o di porzio-
ne di piano, questi hanno diritto ad un solo rappresentante, desi-
gnato dai comproprietari o sorteggiato dal presidente dell’assem-
blea) non è applicabile ai condominii in regime di multiproprietà.
* Trib. civ. Tempio Pausania, sez. dist. Olbia, 22 maggio 2006, n.
112, Tais c. Condominio Crysalis Bay, in questa Rivista 2008, 83.
Nel caso di multiproprietà immobiliare, ai f‌ini della parteci-
pazione all’assemblea deve ritenersi trovare applicazione la di-
sposizione contenuta nell’art. 67 att. c.c. versandosi in ipotesi di
comproprietà indivisa, con la conseguenza che i comproprietari
di ogni singola unità abitativa, facente parte della multiproprie-
tà, avranno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea,
designato dai comproprietari interessati o, in mancanza, scelto
per sorteggio dal presidente dell’assemblea. * Trib. civ. Bolzano,
14 febbraio 2000 , Prass Divisione Hotel c. Villaggio Ploner, in
questa Rivista 2001, 699.
b. Diritto di recesso
In tema di acquisto di immobili in multiproprietà, il diritto di
recesso previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 427/98 (di recepimento
nell’ordinamento italiano della direttiva 94/47/CE) deve essere
riconosciuto all’acquirente anche quando il contratto per ade-
sione, stipulato in Italia tra contraenti di nazionalità italiana,
contenga una clausola secondo cui il contratto è regolato dalla
legge dello Stato extracomunitario in cui si trova l’immobile
venduto. * Trib. civ. Chiavari, 8 agosto 2000, n. 389, Gatto c. Soc.
Capo Nord, in questa Rivista 2001, 129.
c. Gestione
L’ente preposto alla gestione di un fabbricato condominiale
in regime di cosiddetta multiproprietà, il quale non si limiti a
svolgere compiti d’amministrazione dell’immobile, per assicu-
rare il godimento degli appartamenti da parte dei singoli com-
proprietari o dei loro locatari secondo i turni prestabiliti, ma
ceda direttamente tale godimento a terzi, reperiti per il tramite
dei comuni canali di accesso al soggiorno turistico, ed altresì
unisca a tale cessione tutte le prestazioni proprie dell’alloggio
in pensione od albergo, dietro proporzionale corrispettivo, as-
sume la qualità d’imprenditore alberghiero, e, come tale, è sog-
getto alla disciplina dell’Iva. * Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1997, n.
7957, I Ginepri Residence c. Amm.ne f‌inanze
d. Natura.
L’istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza
per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da
parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto
individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva
entità della partecipazione al godimento dell’alloggio; pertanto,
poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi
essenziali del futuro contratto def‌initivo, il preliminare avente
ad oggetto una quota di multiproprietà deve recare l’indicazione
della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per
la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla
determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ai
sensi dell’art. 1346 c.c., e non risultando quindi suff‌iciente l’in-
dicazione del solo periodo di godimento dell’immobile riservato
al promissario acquirente. * Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2010, n.
6352 , Lanzi c. Predium Srl ed altri [RV611856]
La multiproprietà può essere def‌inita come la contitolarità di
concorrenti diritti di proprietà; trattasi quindi di un condominio
non avente carattere assoluto, in quanto oggetto di autolimita-
zione reciproca preventiva da parte dei multiproprietari. * Trib.
civ. Napoli, sez. X, 21 marzo 1989, Girace e altri c. Srl Immobi-
liare Minerva, in questa Rivista 1989, 512.
e. Spese
In tema di tassa per lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani,
per i “centri commerciali integrati” (e i locali in multiproprie-
tà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i
locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è
responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del D.L.vo
15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale
“la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile”
(comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo ar-
ticolo, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare
al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di
consentire all’amministrazione di perseguire il debitore princi-
pale del tributo. * Cass. civ., sez. V, 28 gennaio 2010, n. 1848 ,
Com. Napoli c. Sigma Resthotel Srl [RV611313]
Nelle multiproprietà immobiliari il promittente compratore è
obbligato a contribuire alle spese di gestione del complesso se
egli, pur prima della stipulazione del contratto def‌initivo, abbia
acquisito il diritto all’uso turnario dell’alloggio promesso e dei
relativi beni e servizi comuni. La responsabilità del medesimo
non è esclusa per il fatto che egli non abbia usato l’immobile, do-
vendovi avere riguardo alla possibilità dell’occupazione e non al-
l’occupazione effettiva. È altresì irrilevante ai f‌ini dell’esclusione
di tale responsabilità il fatto che il promittente compratore abbia
manifestato, con lettera raccomandata diretta alla promittente
venditrice, l’intenzione di risolvere il contratto preliminare senza
poi richiedere la risoluzione stessa all’autorità giudiziaria. * Trib.
civ. Bolzano, 18 giugno 1993, in Resp. civ. e prev. 1993, 844.
Arch. loc. e cond. 4/2014

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