Mps Covered Bond 2 S.R.L. Banca Monte Dei Paschi di Siena S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007.

MPS Covered Bond 2 S.r.l. (la "Societa'"), comunica che in data 30 aprile 2012 ha concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS"), nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite istituito da BMPS, un contratto quadro di cessione di attivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto quadro di cessione BMPS cedera' e la Societa' dovra' acquistare da BMPS, periodicamente e pro soluto, crediti ipotecari residenziali e/o crediti ipotecari commerciali e/o crediti nei confronti di enti pubblici nonche' crediti, titoli o altri attivi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 del decreto n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 24 settembre 2012, la Societa' ha acquistato pro soluto da BMPS tutti i crediti ipotecari residenziali (i "Crediti") che alla data del 21 settembre 2012 (la "Data di Valutazione") (salvo ove diversamente previsto) rispettavano: i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): (1) che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati (i) ad uso di abitazione; (ii) ad attivita' commerciale o di ufficio, in conformita' con la legislazione e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana; (2) l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava l'ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda (i) l'80% del valore del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad uso di abitazione (ii) il 60% del valore del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo per i crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad attivita' commerciale o di ufficio ; (3) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993; (4) non derivino da contratti ai quali sia applicabile la normativa relativa alla protezione del credito al consumo di cui al Titolo VI - capo II del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e al Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo); (5) il cui mutuo sia denominato in euro, ovvero, alla data della relativa erogazione, era denominato in lire e poi sia stato ridenominato in euro; (6) il cui contratto di mutuo sia regolato dal diritto italiano; (7) che non siano in contenzioso. nonche' i seguenti criteri specifici (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): Derivino da Mutui: (1) la cui data di erogazione, a prescindere dalla data valuta, sia precedente al 15 marzo 2012; (2) che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistono obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; (3) in relazione ai quali tutte le Rate scadute prima della Data di Valutazione sono state pagate; (4) in relazione ai quali non sono stati effettuati rimborsi anticipati parziali di rate non scadute; (5) concessi a persone fisiche o cointestari residenti in Italia, o a persone giuridiche con sede legale in Italia, che, ai sensi dei criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia nella circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come modificata il 7 agosto 1998, rientrano nei Settori di Attivita' Economica (S.A.E.) n. 256 ("Holding finanziarie private"), n. 258 ("Societa' di leasing"), 267 ("Altri organismi di investimento collettivo del risparmio"), n. 268 ("Altre finanziarie"), n. 270 ("Societa' di gestione di fondi"), n. 283 ("Promotori finanziari"), n. 284 ("Altri ausiliari finanziari"), n. 430 ("Imprese produttive"), n. 431 ("Holding Private"), n. 480 ("Unita' o societa' con 20 o piu' addetti"), n. 481 ("Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti"), n. 482 ("Societa' con meno di 20 addetti"), n. 490 ("Unita' o Societa' Non Artigiane con un numero di addetti maggiore o uguale a venti"), n. 491 ("Unita' o Societa' Non Artigiane con piu' di cinque e meno di venti addetti"), n. 492 ("Societa' non artigiane con piu' di venti addetti"), 600 (" "Famiglie Consumatrici"), n.614 ("Artigiani") e n. 615 ("Altre Famiglie Produttrici); (6) in cui il valore di iscrizione della relativa Ipoteca sia maggiore di Euro 10,00; (7) il cui ammontare erogato alla data di erogazione sia pari o...

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