La Motivazione Dell'Ordinanza Cautelare Personale Dopo La Legge 16 Aprile 2015, N. 47: Qualcosa È Cambiato?

AutoreAndrea Guerrerio
Pagine580-585
580
dott
6/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LA MOTIVAZIONE
DELL’ORDINANZA CAUTELARE
PERSONALE DOPO LA LEGGE
QUALCOSA È CAMBIATO? (*)
di Andrea Guerrerio
SOMMARIO
1. Le modif‌iche normative. 2. La giurisprudenza ante riforma.
3. La giurisprudenza successiva. 4. Eccesso di discrezionali-
tà?. 5. Nulla è cambiato? Alcune puntualizzazioni doverose.
6. Contro possibili rigurgiti gattopardeschi: il valore fondan-
te dell’autonomia.
1. Le modif‌iche normative
Gli articoli 8 e 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 hanno
apportato alcune modif‌iche, non di secondo momento, agli
articoli 292 c.p.p. (ordinanza del giudice) e 309 c.p.p. (riesa-
me delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva).
Alle lettere c e c-bis dell’art. 292 c.p.p., in particolare,
accanto alla «esposizione» dei gravi indizi, delle esigenze
cautelari, è stato introdotto – tra i contenuti obbligatori,
a pena di nullità, dell’ordinanza cautelare – il requisito
dell’«autonoma valutazione» [da parte del giudice che ap-
plica la misura]; parimenti l’autonoma valutazione dovrà
interessare anche la non rilevanza degli elementi indicati
dalla difesa e le concrete e specif‌iche ragioni per cui il
giudice non ha ritenuto bastevoli forme di cautela inferio-
ri a quella carceraria (1).
Pertanto l’ordinanza cautelare dovrà contenere non
soltanto l’esposizione degli elementi citati (indicazione
già presente nel testo dell’art. 292 c.p.p.), ma anche l’au-
tonoma valutazione degli stessi.
Con tale aggiunta il Legislatore ha inteso sottolineare
come la mera esposizione dei quattro elementi sopra citati
da parte del Giudice non fosse suff‌iciente, specie se – come
sovente avviene – effettuata tramite il rinvio ad altro atto
del procedimento (comunicazione della notizia di reato
della polizia giudiziaria, richiesta di applicazione della mi-
sura cautelare del Pubblico Ministero), riportato per incor-
porationem (attraverso il c.d. "copia e incolla" fruibile gra-
zie ai sistemi informatici) nella stessa ordinanza cautelare.
In tali ipotesi, infatti, mancherebbe una espressione
rilevabile e tangibile del percorso razionale e giuridico se-
guito dal giudice nell’operare il rinvio o l’incorporazione
suddetti.
Si è, insomma, introdotto un elemento che implicita-
mente (2) già era richiesto dalla stessa Carta Costituzionale
(art. 111, comma 6), sottolineando – attraverso il ricorso ad
una incisiva aggettivazione (autonoma) – il ruolo di garan-
zia e di controllo che debbono sempre governare l’attività
giurisdizionale, specie ove si traduca nell’imposizione di un
limite alla libertà individuale (tutelata dall’art. 13 Cost.).
La seconda modif‌ica (riguardo all’art. 309, comma 9,
c.p.p.), invece, introduce la possibilità (rectius: l’obbligo
(3)) per il Tribunale del riesame di annullare il provve-
dimento impugnato «se la motivazione manca (4) o non
contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292,
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi for-
niti dalla difesa».
Su tale facoltà, infatti, la giurisprudenza di legittimità
si era espressa in termini talvolta ambigui e contrastanti,
essendosi solo recentemente formato un indirizzo maggio-
ritario che ammetteva la possibilità di tale pronuncia.
2. La giurisprudenza ante riforma
Le modif‌iche normative sopra accennate vengono, come
anticipato, a confortare un orientamento giurisprudenziale
che andava consolidandosi negli ultimi anni e, tuttavia –
come si avrà modo di specif‌icare –, si tratta di interpola-
zioni che risultano in gran parte utili per chiarire alcuni
aspetti non sempre affermati in modo chiaro e unitario.
Va premesso che in anni lontani, pur essendo state
chiamate ad occuparsi di diversa questione (deposito
dell’intera motivazione nei dieci giorni o solo del ‘dispo-
sitivo’ da parte del Tribunale del riesame), il tema della
nullità dell’ordinanza cautelare per vizi di motivazione era
stato affrontato incidentalmente dalle stesse Sezioni Uni-
te (Cass., sez. un., 17 aprile 1996, n. 7, Moni) che avevano
concluso nel senso della complementarietà dell’ordinanza
cautelare genetica e quella resa dal Tribunale della libertà
in sede di riesame: «la motivazione del tribunale del riesa-
me integra e completa l’eventuale carenza di motivazione
del provvedimento del primo giudice» (5).
Le Sezioni Unite ‘Moni’, però, nulla specif‌icavano con
riguardo alla sanzione di nullità comminata dall’art. 292
c.p.p. per vizi di motivazione inerenti le ordinanze di cu-
stodia cautelare, sanzione che veniva così – di fatto – fatta
oggetto di una sorta di ‘abrogazione’ giurisprudenziale.
La questione tornava alla ribalta (6) a seguito delle
possibilità, offerte dallo sviluppo e dalla diffusione delle
moderne tecnologie informatiche, di effettuare motivazio-
ni attraverso il ricorso alla tecnica del c.d. ‘copia ed incolla’
(come può evincersi dalla lettura delle stesse sentenze che
si andranno ad indicare (7)); le ‘nuove tecnologie’ porta-
vano quindi da un lato alla generazione di provvedimenti
mastodontici di cautela sollevando, per altro verso, non po-
che perplessità quanto allo svolgimento del vaglio critico
da parte dell’autorità giurisdizionale che se ne avvaleva.
Va precisato come, al di là di comuni premesse teoriche
(8) sempre ripetute nelle differenti sentenze chiamate
ad occuparsi del tema in argomento (e spesso riportate
in massime per lo più assimilabili), le soluzioni concrete
fornite dalle differenti sezioni della Suprema Corte (e tal-
volta persino da differenti collegi in seno alla medesima
sezione) tendevano a variare a seconda della più o meno
spiccata sensibilità dei giudici alla tematica stessa.

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