Motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato; una irrisolta problematica

AutoreRosario Li Vecchi
Pagine781-783

Page 781

@1. Introduzione - Excursus tecnico-storico del termine «corpo di reato».

La odierna trattazione avendo come oggetto specifico, in tema di sequestro probatorio, il «corpo di reato», riteniamo utile ed opportuno tracciarne un breve e sintetico excursus. Il termine «corpo di reato» o «corpus delicti», come amavano definirlo gli antichi criminalisti, presso i Romani, però, era del tutto ignorato e continuò ad esserlo sino all'età di mezzo. La denominazione «corpus delicti», che già di per sé denota una coniazione curialesca, venne attribuita a Piero Farinacci, un insigne criminalista del Rinascimento, meglio conosciuto come «Farinacio». Per i giureconsulti del XV e XVI secolo il «corpus delicti» ebbe ad indicare la prova materiale o generica del reato commesso, sicché venne ad assumere una fisionomia del tutto autonoma e stava, quindi, ad integrare la prova sia generica che specifica oppure, a seconda dei casi, costituiva un semplice indizio. In proposito da parte della dottrina si è precisato e puntualizzato che «il corpo del reato di per sé non è prova, ma un elemento o presupposto della prova che va interpretato e valutato, sicché è dunque vana la disquisizione in qual genere di prove penali inquadrarlo» 1. Con l'intensificarsi ed il progredire degli studi sul processo penale, nel «corpo di reato» si fecero, via via, rientrare il «prodotto», il «profitto», il «prezzo del reato» nonché anche «l'oggetto del reato» 2. Un'emblematica definizione del «corpo del reato» ebbe a coniarla un eminente giurista 3 il quale, in proposito, così ebbe a scrivere: «Corpo del reato o ingenère sono tutte quelle materialità relativamente permanenti sulle quali e mediante le quali fu commesso il reato, come pure ogni altra cosa che sia effetto immediato del reato stesso o che altrimenti si riferisca ad esso in modo da poter essere utilizzate per la prova del medesimo ...».

@2. Il sequestro de quo tra vecchio e nuovo codice di rito.

Nel codice di procedura penale abrogato il «sequestro» era stato incluso nel Tit. II (dell'istruzione formale), Capo VI, artt. 337-347. L'art. 337, infatti, in tema di sequestro non conteneva alcuna distinzione, come invece è stato fatto nell'attuale codice di rito, ma faceva soltanto ed esclusivamente riferimento a tutte le «cose pertinenti al reato» ed infatti così statuiva: «Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose pertinenti al reato ...», mentre soltanto una volta fa cenno al «corpo di reato», precisamente nell'art. 341 c.p.p. norma che prevedeva il divieto di sequestrare presso i difensori ed i consulenti tecnici carte e documenti che avessero ricevuto in consegna per l'adempimento del loro ufficio, salvo, però, il caso in cui tali carte e documenti facessero parte del «corpo di reato». Di seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di rito il sequestro ha trovato collocazione nel Tit. III (mezzi di ricerca della prova), Capo III (sequestri), operando in proposito una distinzione (ecco qui la novità) tra sequestro probatorio (regolato dagli artt. 253-265 c.p.p. Infatti l'art. 253 così statuisce: 1) «l'Autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2) Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo ...»), sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.) mirato a garantire sia i crediti dello Stato che le obbligazioni civili derivanti dal reato e sequestro preventivo mirato, come dice la parola stessa, a prevenire il «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero la commissione di altri reati» (artt. 321-323 c.p.p.).

@3. Contrasti dottrinali e giurisprudenziali in tema di motivazione del sequestro del «corpo di reato».

Sia in dottrina che in giurisprudenza sono sorti dei contrasti, purtroppo a tutt'oggi sussistenti: l'oggetto specifico che ha dato luogo agli stessi è da intravvedersi nel tentativo di stabilire se in tema di sequestro del «corpo del reato» sia o meno necessaria ed obbligatoria la motivazione, a pena di nullità. Una corrente dottrinaria ha sostenuto la non necessità della motivazione per il semplice ed ovvio motivo che la strumentalità probatoria è insita nello stesso 4; mentre un'altra corrente si è invece espressa in senso contrario ritenendo necessaria la motivazione ai fini probatori del sequestro del «corpo del reato» 5. Per quanto poi riguarda i contrasti delineatisi, in proposito, in seno alla Suprema Corte, essi presero l'avvio da una rimessione della...

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