Morosità Incolpevole - Tabella Sinottica

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PRATICA pra
MOROSITÀ INCOLPEVOLE - TABELLA SINOTTICA
Premessa generale (decreto n. 102/’13, convertito dalla legge n. 124/’13)
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, le risorse del Fondo possono essere utilizzate – e quindi l’intera normativa sulla morosità incolpevole
(che è imperniata sul Fondo che con essa si istituisce) può essere applicata – nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano
avviato, entro il 30.10.‘13 (data di entrata in vigore della l. n. 124/’13), “bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di
contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.”
Decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14.5.’14
Def‌inizione di morosità incol-
pevole
Situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragio-
ne della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Cause di morosità incolpevole 1) perdita del lavoro per licenziamento
2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro
3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
5) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia com-
portato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la neces-
sità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e as-
sistenziali.
Criteri per l’accesso al con-
tributo
Il Comune deve verif‌icare che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la conva-
lida
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda
nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Il Comune deve inoltre verif‌icare che il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare,
non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di
altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Criterio preferenziale per la
concessione del contributo
Presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che si trovi in una delle
seguenti condizioni: ultrasettantenne; minore; con invalidità accertata per almeno il 74%; in
carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto
assistenziale individuale.
Importo massimo del contri-
buto concedibile per sanare la
morosità incolpevole accertata
8.000 euro
Soggetti a favore dei quali i Co-
muni dispongono l’erogazione
dei contributi
a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso “provvedimento di rilascio esecutivo per morosità
incolpevole”, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto “a canone
concordato”
b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzio-
nale per stipulare un nuovo contratto di locazione (in tal caso il Comune deve prevedere le
modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’im-
mobile)
c) inquilini che, ai f‌ini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, dimostrino la
disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di
rilascio dell’immobile.
Forza pubblica, “valutazioni”
dei Prefetti
I Comuni devono comunicare ai Prefetti l’elenco dei soggetti che richiedano il contributo e ab-
biano i requisiti per l’acceso allo stesso. In seguito a tale comunicazione i Prefetti compiono “le
valutazioni” per la programmazione (in via generale) “dell’intervento” della forza pubblica.
NOTA
La disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (pari, per il 2014, a 20 milioni di euro) è ripartita – in propor-
zione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell’interno al 31.12.’12 – per il 30% tra
le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il 70% tra tutte le restanti Regioni
e Province autonome. Spetta alle Regioni individuare, tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe n. 87/’03 (ivi
compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera), quelli ai quali destinare le risorse del Fondo. La
tabella recante il riparto delle disponibilità del Fondo, unitamente al decreto in argomento, è presente sul sito www.confedilizia.it
Fonte: Confedilizia - Uff‌icio studi
Arch. loc. e cond. 5/2014

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