Morosità incolpevole, ecco tutto spiegato

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine627-628
627
var
Arch. loc. e cond. 5/2014
VARIE
morosità inColpevole,
eCCo tutto spiegato
di Corrado Sforza Fogliani
È stato pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 161 del 14
luglio 2014 il decreto ministeriale 14 maggio 2014 – predi-
sposto dalle Infrastrutture, di concerto con l’Economia –
sulla morosità incolpevole. I suoi contenuti confermano
quelli già tempo fa testualmente anticipati dalla Confedili-
zia. Le novità sono parecchie e fanno chiarezza su un testo
che, nato in Parlamento in sede di conversione in legge del
decreto legge n. 102/’13, poneva non poche perplessità.
Dopo la ripartizione dei fondi disponibili (20 milioni,
per quest’anno) fra Regioni e Province autonome (art. 1),
il decreto def‌inisce anzitutto (art. 2 comma 1) la moro-
sità incolpevole, specif‌icando che si intende per tale “la
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo
familiare” (il riferimento alla morosità “sopravvenuta” in
precedenza mancava). Al comma 2 dello stesso articolo il
decreto interministeriale stabilisce poi (e non più a titolo
esemplif‌icativo, come nelle sue prime versioni) le specif‌i-
che cause di morosità incolpevole: “perdita di lavoro per
licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consi-
stente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capa-
cità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o
di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali
o di imprese registrate, derivanti da cause di forza mag-
giore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del
nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del
reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare
rilevanti spese mediche e assistenziali”.
I criteri per l’accesso ai contributi (art. 3, comma 1)
prevedono che i comuni verif‌ichino che i richiedenti: a)
abbiano un reddito Isee non superiore ad euro 35mila o un
reddito Isee da regolare attività lavorativa non superiore
a 26 mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione
di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c)
siano titolari di contratti di locazione registrati e risieda-
no in alloggi (non delle categorie catastali A1, A8 e A9)
oggetto di procedure di rilascio, da almeno un anno; d)
abbiano cittadinanza italiana o di un Paese europeo ov-
vero siano in possesso di titolo di soggiorno. Le regioni
– come richiesto, fra altre cose, anche dalla Confedilizia
– non potranno stabilire “eventuali altri requisiti”, come si
prevedeva nelle prime versioni del decreto in rassegna. Si
prevede poi (stesso articolo, comma 2) che i comuni veri-
f‌ichino che i richiedenti non siano titolari nella provincia
di residenza di diritti reali (proprietà ecc.) su immobili
fruibili ed adeguati alle esigenze dei loro nuclei familiari.
La presenza, nel nucleo familiare, di un ultrasettantenne,
di un minore, ovvero di persone con invalidità accertata
per almeno il 74 per cento (prime versioni: 67 per cento),
o in carico ai servizi sociali o alle ASL, costituirà titolo
preferenziale (stesso articolo, comma 3) per la conces-
sione dei contributi.
L’articolo 4 del decreto è stato completamente rifor-
mulato, a richiesta della Conferenza Regioni-Province
autonome, rispetto al testo precedente. Prevede ora che
“l’importo massimo di contributo concedibile per sanare la
morosità incolpevole accertata non può superare l’importo
di euro 8mila”. Precisazione di grande importanza, specie
con riferimento al fatto che il contributo deve servire a
“sanare la morosità incolpevole accertata”.
Nell’articolo 5, comma 1, del decreto è stabilito che “i
provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono de-
stinati alla concessione di contributi” in favore di: a) inqui-
lini destinatari di “provvedimento di rilascio esecutivo per
morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario
dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato”; b)
inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta
il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un
nuovo contratto di locazione, con la precisazione che in
questi casi i comuni devono prevedere le modalità per as-
sicurare che i contributi siano versati contestualmente
alla consegna degli immobili; c) inquilini ai f‌ini del ri-
storo, anche parziale, dei proprietari degli alloggi, che
dimostrino la disponibilità di questi ultimi a consentire
il differimento dell’esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio. A proposito di questa norma, è anzitutto importante
notare il pieno coinvolgimento (inizialmente previsto in
forme non inequivoche) della proprietà, ed anche – ad
evitare abusi, in differenti casi già verif‌icatisi, così che
il problema si ripresentava poi irrisolto agli enti locali –
l’espressa previsione di controlli sulla destinazione f‌inale
dei contributi. Ugualmente, è importante che il decreto
parli di “provvedimenti di rilascio esecutivi per morosità
incolpevole”. Ma di importanza fondamentale – avanti il
confuso testo della legge 123/’13, di conversione – è so-
prattutto che all’inizio del comma si precisi che i provve-
dimenti comunali devono riguardare esclusivamente la
concessione dei contributi (e non altro, come si poteva
invece da alcuno sostenere sulla base del citato testo di
legge): emerge chiaro dal fatto che opportunamente, nella
prima frase sempre dello stesso comma, è stato eliminato
l’avverbio “anche” (si diceva prima: “I provvedimenti co-
munali di cui al presente decreto sono destinati anche alla
concessione di contributi…”).
L’articolo 6 del decreto in rassegna è poi fondamentale,
e servirà a porre f‌ine anche a prassi disinvolte variamente
(e insolitamente) dispiegatesi in alcune sedi, sulla base di
ragguardevoli doti inventive. La norma prevede infatti che
“I comuni adottano le misure necessarie per comunicare

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