Morosità incolpevole, ecco tutte le regole

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine293-294
293
Arch. loc. e cond. 3/2014
Dottrina
MOROSITÀ INCOLPEVOLE,
ECCO TUTTE LE REGOLE
di Corrado Sforza Fogliani
La Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regio-
ni-Province autonome ha dato il via libera al decreto sulla
morosità incolpevole predisposto dal ministro delle Infra-
strutture di concerto col ministro dell’Economia. Si tratta
del testo def‌initivo del provvedimento p erché – data la
procedura scelta per la sua emanazione – non dovrà pas-
sare al vagl io del Consiglio d i Stato. Le novità introdotte
dal decreto sono parecchie e fanno chiarezza su un testo
che, nato in Parlamen to in sede di conversion e in legge
del decreto legge n. 102/’13, poneva non poche perples-
sità.
Dopo la ripartizione dei fondi disponibili (20 milioni,
per quest’anno) fra Regioni e Province autonome (art. 1),
il decreto def‌inisce anzitutto (art. 2 comma 1) la moro-
sità incolpevole, specif‌icando che si intende per tale “la
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo
familiare" (il riferimento alla morosità “sopravvenuta” in
precedenza mancava). Al comma 2 dello stesso articolo il
decreto interministeriale stabilisce poi (e non più a titolo
esemplif‌icativo, come nelle sue prime versioni) le specif‌i-
che cause di morosità incolpevole: “perdita di lavoro per
licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consi-
stente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capa-
cità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o
di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali
o di imprese registrate, derivanti da cause di forza mag-
giore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del
nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del
reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare
rilevanti spese mediche e assistenziali”.
I criteri per l’accesso ai contributi (art. 1, comma 1)
prevedono che i comuni verif‌ichino che i richiedenti: a)
abbiano un reddito Isee non superiore ad euro 35mila o un
reddito Isee da regolare attività lavorativa non superiore
a 26mila euro; b) siano destinatari di atti di intimazione
di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; c)
siano titolari di contratti di locazione registrati e risieda-
no in alloggi (non delle categorie catastali A1, A8 e A9)
oggetto di procedure di rilascio, da almeno un anno; d)
abbiano cittadinanza italiana o di un Paese europeo ov-
vero siano in possesso di titolo di soggiorno. Le Regioni
– come richiesto, fra altre cose, anche dalla Confedilizia
– non potranno stabilire “eventuali altri requisiti”, come si
prevedeva nelle prime versioni del decreto in rassegna. Si
prevede poi (stesso articolo, comma 2) che i comuni veri-
f‌ichino che i richiedenti non siano titolari nella provincia
di residenza di diritti reali (proprietà ecc.) su immobili
fruibili ed adeguati alle esigenze dei loro nuclei familiari.
La presenza, nel nucleo familiare, di un ultrasettantenne,
di un minore, ovvero di persone con invalidità accertata
per almeno il 74 per cento (prime versioni: 67 per cento),
o in carico ai servizi sociali o alle ASL, costituirà titolo
preferenziale (stesso articolo, comma 3) per la conces-
sione dei contributi.
L’articolo 4 del decreto è stato completamente riformu-
lato, a richiesta della Conferenza Regioni - Province auto-
nome. Prevede ora che “l’importo massimo di contributo
concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata
non può superare l’importo di euro 8mila”. Precisazione di
grande importanza, specie con riferimento al fatto che il
contributo deve servire a “sanare la morosità incolpevole
accertata”.
Nell’articolo 5, comma 1, del decreto è stabilito che “i
provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono
destinati alla concessione di contributi” in favore di: a)
inquilini destinatari di “provvedimento di rilascio ese-
cutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con
il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone
concordato”; b) inquilini la cui ridotta capacità economi-
ca non consenta il versamento di un deposito cauzionale
per stipulare un nuovo contratto di locazione, con la pre-
cisazione che in questi casi i comuni devono prevedere
le modalità per assicurare che i contributi siano versati
contestualmente alla consegna degli immobili; c) inquili-
ni ai f‌ini del ristoro, anche parziale, dei proprietari degli
alloggi, che dimostrino la disponibilità di questi ultimi a
consentire il differimento dell’esecuzione dei provvedi-
menti di rilascio.
A proposito di questa norma, è anzitutto importante
notare il pieno coinvolgimento (inizialmente previsto in
forme non inequivoche) delle proprietà, ed anche – ad
evitare abusi, in differenti casi già verif‌icatisi, così che

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