La morosità incolpevole

AutorePaolo Scalettaris
Pagine143-147
143
dott
Arch. loc. e cond. 2/2014
DOTTRINA
LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
di Paolo Scalettaris
tito in legge con modif‌icazioni dalla legge 28 ottobre 2013
n. 124 (pubblicata in G.U. del 29 ottobre 2013 ed entrata
in vigore il 30 ottobre 2013) è dedicato alle “misure di so-
stegno all’abitazione e al settore immobiliare”.
Il 5° comma di tale articolo contiene una serie di di-
sposizioni che fanno riferimento, tra l’altro, al concetto di
“morosità incolpevole” (1). È opportuno esaminare con at-
tenzione la norma per poterne comprendere con chiarezza
il signif‌icato.
1. La norma dispone che presso il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti sia istituito un “fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli”.
Si prevede che la somma costituente il fondo venga
erogata ai Comuni ad alta tensione abitativa che entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto abbiano “avviato” dei “bandi” o “altre procedure
amministrative” dirette ad erogare contributi agli inquilini
“morosi incolpevoli”.
E si dispone che per la ripartizione delle risorse in que-
stione (20 milioni di euro per ciascuno dei due anni previ-
sti, il 2014 e il 2015) tra le Regioni e le provincie autonome
di Trento e Bolzano sia emanato un decreto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle f‌inanze, sentita la Conferenza
permanente Stato-Regioni.
Viene disposto anche che “le risorse” vengano “asse-
gnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato
norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedo-
no percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sot-
toposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali”.
Con lo stesso decreto – prevede la norma – “sono stabi-
liti i criteri e le priorità” che dovranno essere rispettati “nei
provvedimenti comunali che def‌iniscono le condizioni di mo-
rosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi”.
Inf‌ine con la disposizione conclusiva del 5° comma si
prevede da ultimo che “a tal f‌ine” i Prefetti adottino “misu-
re di graduazione programmata dell’intervento della forza
pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
2. Quello ora ricordato è dunque il contenuto della nor-
ma. Vediamo di comprenderne il signif‌icato e la portata.
- Innanzitutto emerge evidente che la norma è diretta
principalmente a disporre l’erogazione di contributi in fa-
vore di una determinata categoria di soggetti (quella degli
inquilini che vengono def‌initi “morosi incolpevoli”).
È appunto per l’erogazione di tali contributi che vengo-
no f‌issate regole complesse dirette a disciplinare la catena
di erogazione dei contributi: catena che prende avvio dalla
costituzione del fondo presso il Ministero, passa per la di-
stribuzione di questo alle Regioni sulla base di criteri di
priorità e quindi per la successiva ripartizione della som-
ma assegnata a ciascuna Regione tra i Comuni individuati
in relazione a specif‌ici requisiti, e giunge inf‌ine alla distri-
buzione da parte dei ciascuno di tali Comuni della somma
ad esso assegnata agli inquilini che – sulla base di criteri
da f‌issarsi - siano riconosciuti morosi incolpevoli.
- Alla ripartizione dei fondi tra le varie Regioni (che a
loro volta li distribuiranno tra i Comuni di rispettiva ap-
partenenza che rispondano ai requisiti che ora vedremo)
dovrà provvedersi con un decreto ministeriale.
La norma dispone però già essa stessa che la riparti-
zione dei fondi tra le Regioni debba avvenire con assegna-
zione in via prioritaria a quelle Regioni che abbiano ema-
nato norme aventi l’obiettivo della “riduzione del disagio
abitativo” da perseguirsi con la specif‌ica modalità costi-
tuita dall’introduzione di “percorsi di accompagnamento
sociale” per gli sfrattati, modalità per la quale dovrà farsi
ricorso anche ad “organismi comunali”.
- Quanto al passaggio successivo – quello dell’eroga-
zione dei fondi ai Comuni – la norma prevede che i fondi
per i contributi vengano erogati solo ai Comuni inseriti
nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa che ab-
biano promosso prima del 30 ottobre 2013 (data di entrata
in vigore della legge di conversione) procedure dirette
all’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi
incolpevoli. Da notare che i fondi possono essere erogati
solamente ai Comuni che presentino entrambi i requisiti
ora indicati: deve trattarsi di Comuni ad alta tensione
abitativa che abbiano promosso entro il termine f‌issato
iniziative della specie indicata.
Considerando i due requisiti indicati dalla norma va
detto che nessuna incertezza può aversi circa il requisito
relativo all’appartenenza del Comune all’elenco dei Comu-
ni ad alta tensione abitativa: questi infatti sono i Comuni
capoluogo di provincia, i Comuni limitrof‌i a questi che ab-
biano oltre 10.000 abitanti ed i Comuni di cui alla delibera
CIPE 13 novembre 2003 n. 87103.
Qualche problema potrebbe esservi invece con riguardo
all’altro requisito indicato: ciò che si chiede infatti è che
il Comune abbia “avviato” (entro una certa data) bandi o
altre procedure amministrative dirette alla erogazione di
contributi ai conduttori morosi incolpevoli. Il fatto che si
faccia riferimento all’ “avviamento” delle procedure porta
a ritenere che sia suff‌iciente che i Comuni abbiano anche
soltanto dato inizio alle procedure e che non sia necessa-
rio che di queste sia stata già completata l’esecuzione. Il
procedimento in ogni caso dovrà essere già giunto alla fase
esecutiva, ancorchè questa non sia completata.
Da notare poi che il fatto che la norma f‌issi un termine
- peraltro assai stretto collegato alla data dell’entrata in
vigore della legge di conversione - entro il quale l’attività
anzidetta debba essere stata avviata ed il fatto che essa
consenta l’erogazione dei fondi ai soli Comuni che nel
momento di entrata in vigore della legge di conversione
avessero già avviato le procedure anzidette porta ad esclu-

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