Danno morale sofferto da straniero e risarcibilità. Condizioni

AutoreLuisa Galli
Pagine586-587

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  1. - Il Giudice di Pace di Novara con la sentenza 14 maggio 2002 ha affrontato e deciso, con corrette argomentazioni, i temi dibattuti in giudizio.

    L'attore, qualificatosi cittadino indiano e fratello di cittadino indiano deceduto in Italia per sinistro della circolazione stradale, aveva convenuto in giudizio responsabili civili ed assicuratore ex lege 990/1969. È abrogato anche l'originale domandando il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale (causato da omicidio colposo) ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.

    Costituitosi il solo assicuratore, fu documentalmente provato che la vittima del sinistro era titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia per motivi di lavoro. Null'altro l'attore offrì di provare, né la condizione di fratello, né, a fronte della sollevata inesistenza della condizione di reciprocità imposta dall'art. 16 delle preleggi, il contenuto della normativa vigente in India per cittadini italiani.

    A confronto del rigetto delle domande attrici la sentenza opportunamente richiama due elementi, il primo strettamente giuridico (l'assenza di prova di riconoscimento in India del diritto al risarcimento del danno morale al congiunto di cittadino italiano vittima, per colpa di cittadino indiano, di lesioni mortali in territorio indiano) ed il secondo meramente di fatto (la non prova della condizione di vincolo di sangue tra la vittima e l'attore).

    Entrambi i profili meritano attenta considerazione.

  2. - Non v'è dubbio che, sul piano probatorio, la giurisprudenza di legittimità abbia sempre valutato «fatto costitutivo del diritto azionato» l'esistenza della condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi.

    Tra Italia ed India, non esistendo accordi bilaterali né adesione a convenzioni coinvolgenti pluralità di Stati, pare corretto asserire che, in tema di risarcibilità del danno morale (e più in generale sui vari temi connessi alle nostre disposizioni di legge in punto assicurazione obbligatoria r.c. ex lege 990/1969 e modifiche), la norma da applicare è quella che riconosce il diritto dello straniero a godere dei diritti attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità di trattamento.

    Le sezioni unite della Cassazione civile, come esattamente richiamato nella sentenza che si annota, confermarono con decisione 23 gennaio 1990 n. 362 (in Arch. civ. 1990, 1096), che l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale esprime un principio dell'ordinamento giuridico italiano perfettamente compatibile ancor oggi col...

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