DECRETO 27 giugno 2014, n. 94 - Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato». (14G00108)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014;

Adotta il seguente regolamento: Articolo unico 1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.";

b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee";

2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il sessantacinquesimo" sono soppresse. 2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 giugno 2014 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2516 Note all'articolo unico: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74: "1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.". Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni...

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