COMUNICATO - Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino», e proposta del relati...

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Umbria a seguito della richiesta formulata alla stessa Regione dal Consorzio tutela vini Montefalco intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino nonche' la variazione della medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino».

Visto il parere favorevole formulato dalla Regione Umbria in merito predette alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Montefalco al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino;

Ha espresso, nella riunione del giorno 12 giugno 2009, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

E GARANTITA «MONTEFALCO SAGRANTINO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» e' riservata al vino rosso, nelle tipologie «Secco» e «Passito», che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno «Sagrantino».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.

Tale zona e' cosi' delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimita' delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di...

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