DECRETO 15 luglio 2014 - Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (14A05750)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 4-ter e il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per l'anno 2014, esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre dell'anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari assegnati a ciascun ente in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite...

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