DECRETO 2 settembre 2013 - Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (13A07439)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 4 e il comma 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno;

Visto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 20, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41930 del 14 maggio 2013 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 e del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilita' interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 1 dell'art. 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata...

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