DECRETO 7 settembre 2011 - Monitoraggio semestrale del Patto di stabilita'' interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti. (11A12724)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni;

Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 91, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilita' interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell'articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell'introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l'anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello determinato ai sensi dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilita' interno - anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una piu' equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica - da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 nel limite dell'importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

Visto il comma 37, dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo' 2015 - nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano - 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui e' stata definita, per l'anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 94, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto il comma 96, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 94;

Visto il comma 97, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;

Visto il comma 98, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 99, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni;

Visto il comma 100, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 101, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilita' per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilita' interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalita' di ripartizione;

Visto il comma 102, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni...

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