DECRETO 3 febbraio 2005 - Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili per autotrazione

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, recante modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002; Visti l'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, e l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n.

29, i quali prevedono l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili; Vista la direttiva europea 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000; Vista la direttiva europea 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 76/10 del 23 marzo 2003; Considerato che i volumi di benzina in distribuzione extra-rete, ossia il volume totale in distribuzione sul mercato nazionale sottratto del volume in distribuzione presso gli impianti di distribuzione, debbono ritenersi poco significativi, non avendo superato negli anni 1999, 2000 e 2001 il 3% dei volumi totali di benzina in distribuzione, e possono essere pertanto esclusi dal sistema di monitoraggio del presente decreto;

Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto istituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434 e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2002, n. 29, il sistema nazionale di monitoraggio della qualita' dei combustibili individuati all'art.

    2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

    434 del 2000.

  2. Le caratteristiche dei combustibili sottoposte a monitoraggio sono le seguenti

    1. quelle riportate nell'allegato I, punto 1, per le benzine; b) quelle riportate nell'allegato I, punto 2, per il combustibile diesel.

  3. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 1, sono quelli descritti nella norma europea EN 228:2004. I metodi di prova da applicare in relazione alle caratteristiche specificate nell'allegato I, punto 2, sono quelli descritti nella norma europea EN 590:2004.

  4. Ai fini del monitoraggio della qualita' dei combustibili prodotti e importati, previsto all'art. 3, comma 2, possono essere adottati metodi di prova alternativi a quelli riportati nel comma 3 qualora tali metodi alternativi garantiscano almeno lo stesso livello di accuratezza e di precisione dei corrispondenti metodi di prova di cui al comma 3. Tale equivalenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Stazione sperimentale per i combustibili o da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dei chimici.

  5. Per il prelievo alle pompe di distribuzione presso gli impianti di distribuzione si applica la norma EN 14275:2003.

  6. Per il prelievo dai serbatoi dei depositi commerciali si applica la norma prEN ISO 3170:2002.

    Art. 2.

    Definizioni

  7. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni

    1. Grado dei combustibili tipo.

      Fino al 31 dicembre 2008

      benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 50 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

      A partire dal 1 gennaio 2009

      benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE.

    2. Grado dei combustibili.

      Fino al 31 dicembre 2008

      benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato III della direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE; combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'allegato IV...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT