DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 dicembre 2011, n. 15 - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg (Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalita' di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 6 dicembre 2011, n. 49/I-II) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (Omissis);

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni del titolo del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008

  1. Il titolo del Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. e' sostituito dal seguente:

    'Regolamento concernente le modalita' di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalita' di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche' la disciplina attuativa della viabilita' forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).'

    Art. 2

    Modificazioni dell'art. 1 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008

  2. All'art. 1 del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 1, le parole: 'In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100' sono sostituite dalle seguenti: 'In attuazione degli articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100' e dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

      'a-bis) i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali;';

    2. dopo la lettera b) del comma 2 sono inserite le seguenti:

      'b-bis) i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicati come 'piazzali forestali';

      b-ter) i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicati come 'rifugi forestali';

      b-quater) le rimesse per il ricovero di macchine e attrezzature forestali previste dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale sono indicate come 'rimesse forestali';'.

      Art. 3

      Inserimento del Titolo I-bis del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008

  3. Dopo il Titolo I del D.P.P. n. 51-158/Leg. del 2008 e' inserito il seguente:

    'Titolo I-bis - Parametri dimensionali e caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali Art. 6-bis (Oggetto). - 1. In attuazione dell'art. 62, comma 2 della legge provinciale, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali riguardano:

    1. le strade forestali e le piste d'esbosco;

    2. i piazzali forestali;

    3. i rifugi forestali;

    4. le rimesse forestali;

    5. i sentieri forestali, quali opera accessoria alle infrastrutture forestali.

  4. Questo titolo costituisce specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali ai sensi dall'art. 65 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).

  5. I parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche specificati da questo titolo si applicano alle nuove realizzazioni, agli adeguamenti, ai potenziamenti e comunque agli interventi diversi dalla manutenzione delle infrastrutture forestali, quando il titolo abilitativo ha efficacia dopo l'entrata in vigore di questo titolo.

  6. Gli interventi previsti dal comma 3 sono realizzati secondo quanto stabilito da questo titolo tenuto conto delle esigenze d'uso e di sicurezza e in modo da garantire la compatibilita' con le condizioni dei luoghi e con l'assetto idrogeologico. Fatto salvo quanto diversamente specificato da questo titolo, la struttura provinciale competente stabilisce sulla base di evidenze tecnico-progettuali la compatibilita' delle infrastrutture forestali anche in deroga ai parametri dimensionali e alle caratteristiche tecniche previste da questo titolo, quando il rispetto di questi parametri e caratteristiche non puo' essere garantito in ragione delle condizioni dei luoghi o dell'assetto idrogeologico.

  7. L'allegato B-bis a questo regolamento riporta il glossario dei termini tecnici adottati da questo titolo.

    Art. 6-ter (Parametri e caratteristiche delle strade forestali).

    - 1. Le strade...

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