Una sentenza in tema di bonifica che fa molta chiarezza applicando in concreto i principi esplicitati dalla cassazione

AutoreMarco Bertoncini
Pagine670-672

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Materia ardua, quella della contribuenza di bonifica, e sovente maldestramente trattata da una giurisprudenza poco propensa ad approfondire molteplici aspetti, che non sono soltanto tributari, ma altresì amministrativi, tecnici, specifici di più discipline. Si respira quindi aria pura, quando si legge una sentenza come quella che qui si commenta. Chiara, perspicua anzi, fondata su ragionamenti concludenti, documentata, ricca, approfondita, esplicativa di giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (si veda in particolare Cass., S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960, in questa Rivista 1996, 683), ma che è sovente mal intesa, mal applicata, perfino pretermessa.

In sintesi, per applicare il contributo di bonifica a un bene immobile o a un terreno occorre che sussista un beneficio, diretto e specifico, che determini un incremento di valore del bene in oggetto, in conseguenza di opere di bonifica o di manutenzione delle stesse. Nota con puntualità la sentenza che «la richiesta del contributo da parte dei Consorzi deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, le manutenzioni e quant'altro programmato, senza trasformarsi in un'indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, contrariamente ai principi previsti dalla legge, tuttora vigente e non modificata». È opportuno rilevare che, in effetti, la contribuenza si sta risolvendo, per illegittimi comportamenti dei Consorzi, in una mera patrimoniale, una «seconda Ici», come molti correntemente l'apostrofano.

Altrettanto fondamentale è il riferimento alla legge che regola i contributi, tuttora il R.D. 215/1933, cosiddetta legge Serpieri, legge quadro cui debbono (o meglio, dovrebbero) sottostare le legislazioni regionali. Opportuna è quindi la distinzione, dai giudici ribadita, fra comprensorio di bonifica («da intendersi come una zona geografica dove si svolgono le attività del Consorzio») e perimetri di contribuenza, «generalmente intesi come parti di territorio più contenuti e limitati rispetto a quello del comprensorio e quindi con una platea di soci contribuenti più limitata e contenuta». Implicitamente la Commissione si pronuncia contro la generalizzata tendenza a far coincidere comprensorioPage 671 e perimetro: «è scontato, ovviamente, che quanto più piccolo si riduce geograficamente il perimetro di contribuenza, rispetto all'intero comprensorio di attività del consorzio, più risulta facile...

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