Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori
disposizioni in materia di lavori pubblici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998
- Suppl. Ord.
Art. 1.
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, di seguito denominata "legge n. 109", il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di
cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e
servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento".
2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2 è sostituita
dalla seguente:
"b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi
non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai
concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo
svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158".
3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19,
commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui
al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di
cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori
e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere
espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle
rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene
successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori
sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori
oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono
prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale
minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di
lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui
al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni
già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e
prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio
dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di
attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4".
4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai
seguenti:
"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di
ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli
di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso
decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25,
comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai
regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui
alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime
disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli
individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonchè
tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo".
5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole:
"di interesse generale", la virgola è soppressa.
Art. 2.
(Qualificazione)
1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e
i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore
a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di
cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari
e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire
in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del
sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA