Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

"Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori

disposizioni in materia di lavori pubblici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998

- Suppl. Ord.

Art. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed

integrazioni, di seguito denominata "legge n. 109", il comma 1 è sostituito dal

seguente:

"1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di

cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di

cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero,

ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa

ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e

servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si

applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico

superiore al 50 per cento".

2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b) del comma 2 è sostituita

dalla seguente:

"b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai

concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende

speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e

successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.

498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non

prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi

non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai

concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo

svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati

aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere

progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e

funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158".

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i

concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si

applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19,

commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui

al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad

esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di

cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui

all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori

e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e

regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono

obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori

pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere

espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle

rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene

successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le

imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori

sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori

oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono

prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale

minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate

devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini

del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le

situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto

dall'articolo 2359 del codice civile.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di

lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui

al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni

già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e

prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio

dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di

attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4".

4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis sono sostituiti dai

seguenti:

"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di

ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli

di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso

decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25,

comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai

regimi propri dei predetti soggetti.

5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui

alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di

lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime

disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli

individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonchè

tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo".

5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge n. 109, dopo le parole:

"di interesse generale", la virgola è soppressa.

Art. 2.

(Qualificazione)

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui

all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono

essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della

professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e

i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a

certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i

beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della

normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori

a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore

a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di

attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita

un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di

finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio

dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è

demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del

sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed

economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di

cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni

interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti

delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie

di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza

dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti

degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari

e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire

in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del

sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza...

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