DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2012, n. 12 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e le tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16/I-II del 17 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 473 del 26 marzo 2012.

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 5 (Enti territorialmente competenti). - 1. Per l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, e' competente l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

  2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

    1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni; nel caso in cui l'utente provenga da un altro servizio residenziale sociale, il comune ove risulta l'ultima residenza italiana dell'utente nel momento in cui e' stato la prima volta accolto in un servizio residenziale;

    2. l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza di un servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.'.

    Art. 2

  3. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. L'operatore preposto istruisce il procedimento e decide l'attribuzione dei vantaggi economici, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8 e dove il presente regolamento disponga diversamente.'.

    Art. 3

  4. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. Ogni qual volta la decisione comporti la valutazione di circostanze particolari inerenti la prestazione, l'operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all'attribuzione dei vantaggi economici.'.

  5. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale dell'11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '4. Il comitato tecnico di cui al comma 2 e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

    Sono membri effettivi:

    1. il responsabile del distretto;

    2. un operatore del settore dell'assistenza economica sociale;

    3. un operatore sociale del distretto.

    Nel caso le circostanze particolari abbiano delle ripercussioni su di un comune o questo disponga di informazioni rilevanti per la decisione, alle sedute del comitato tecnico puo' partecipare un rappresentante del comune compente per il/la utente, nominato dalla rispettiva Giunta comunale.

    Ai partecipanti non spetta alcun gettone di...

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