DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 luglio 2011, n. 28 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1121 del 18 luglio 2011 emana

il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonche' il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, con l'obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parita' di condizioni socio-economiche e di bisogno.'

    Art. 2

  2. L'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. situazione economica' (SE): la somma del reddito e del patrimonio di ciascun componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;

    2. 'quota base' (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;

    3. 'valore della situazione economica' (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;

    4. 'fabbisogno' (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2;

    5. 'condizione economica garantita' (CEG): la quota della situazione economica, che non e' considerata ai fini del calcolo della tariffa, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso, ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento;

    6. 'percentuale di consumo dell'eccedenza' (PCE): la misura percentuale della situazione economica eccedente la condizione economica garantita, considerata nel calcolo della tariffa, ai sensi dell'art. 38 del presente decreto;

    7. 'utente ai fini del pagamento delle tariffe': la persona che in prima linea e' beneficiaria della prestazione richiesta.'

    Art. 3

  3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

    1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalita' in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

    2. l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalita' o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalita' presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.'

    Art. 4

  4. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    '1. Ai fini della decisione riguardo alla prestazione di cui all'art. 22 e delle valutazioni di cui all'art. 45, comma 5, nonche' ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l'operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all'attribuzione dei vantaggi economici.'

    Art. 5

  5. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 10 (Nucleo familiare ristretto). - 1. In deroga a quanto previsto all'art. 27 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono considerati componenti del nucleo familiare ristretto:

    1. nei servizi residenziali rivolti a donne in difficolta': la sola donna e i figli che con lei sono ospitati presso il servizio;

    2. nei servizi residenziali per anziani: il solo utente, se anche il componente del nucleo familiare di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) o c), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e' utente di un servizio residenziale.'

    Art. 6

  6. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 12 (Obblighi del donatario). - 1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e il pagamento delle tariffe, l'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l'utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.

  7. A tale fine l'utente, all'atto della presentazione della domanda, e' tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie.'

    Art. 7

  8. Il capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Capo II CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI Art. 13.

    Prestazioni di primo livello 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell'assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27.

    Art. 14.

    Prestazioni di secondo livello 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.

    Art. 15.

    Prestazioni di terzo livello 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell'assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 30 e 32.'

    Art. 8

  9. L'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 16 (Definizione). - 1. Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a soddisfare i bisogni fondamentali e a perseguire l'integrazione sociale e l'indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.

  10. Non puo' usufruire delle prestazioni di assistenza economica sociale la persona che, utilizzando in particolare il proprio patrimonio o entrate proprie o della famiglia, e' in grado di provvedere al proprio mantenimento.

  11. Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, ad eccezione dei casi previsti dal presente regolamento.'

    Art. 9

  12. L'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 17 (Destinatari). - 1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purche' aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

    1. i cittadini italiani;

    2. i cittadini di Stati appartenenti all'Unione euopea;

    3. i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato in Italia;

    4. i titolari dello status di rifugiato;

    5. i titolari dello status di protezione sussidiaria.

  13. Hanno altresi' accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purche' aventi residenza anagrafica e dimora stabile ed ininterrotta da almeno sei mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

    1. i cittadini di Paesi terzi;

    2. gli apolidi.

  14. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 2, sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate, solo in caso di grave-bisogno, per il tempo strettamente necessario.

  15. Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano le persone di cui al comma 2 usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1.

  16. Si puo' prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, solo in caso di situazioni eccezionali personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.'

    Art. 10

  17. L'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati). - 1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e' previsto la compartecipazione del nucleo collegato di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e...

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