DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2008 - Modifiche all''articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l''ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del citato decreto n. 303 del 1999 secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato della Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorita' politiche interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 concernente gli Uffici di diretta collaborazione del Ministri e Sottosegretari;

Considerata la necessita' di rendere immediatamente operative le strutture di supporto di Ministri e Sottosegretari;

Ritenuto opportuno, nell'ambito di un piu' generale sforzo di contenimento delle spese pubbliche e dei costi della politica, che anche la costituzione degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia improntata a criteri di razionalizzazione, uniformita' e contenimento dei costi;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:

    Art. 6 (Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari). - 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti uffici e' disciplinata dal presente articolo.

    2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono cosi' costituiti:

    a) ufficio di Gabinetto;

    b) settore legislativo;

    c) segreteria particolare;

    d) ufficio stampa.

    3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo di...

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