DECRETO 6 giugno 2008 - Modifiche al regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento opera-tivo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la delibera del 16 novembre 2007, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF le modifiche relative all'art. 1, comma 1, lettere h), i), l), m) n), o), p), q), r), s), u), v), w), z), all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, comma 1 del regolamento operativo del Fondo medesimo, al fine di coordinare dette disposizioni con la nuova disciplina normativa introdotta con il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, in recepimento della direttiva MiFID;

Vista la delibera del 10 aprile 2008, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le predette modifiche del regolamento operativo, dopo l'acquisizione del preventivo assenso di questa Amministrazione, reso con lettera in pari data, a seguito del ricevimento dei pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente in data 19 febbraio e 21 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche all'art. 1, comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), u), v), w), z), all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, comma 1 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia, approvate dal Comitato di gestione in data 10 aprile 2008, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e il nuovo testo del regolamento operativo saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2008

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

Allegato

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

Regolamento operativo

Art. 1.

  1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:

    a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

    b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

    c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

    d) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

    e) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

    f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

    g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

    h) «societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

    i) «societa' di gestione del risparmio (SGR)»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF;

    l) «societa' di gestione armonizzata»: la societa' avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF;

    m) «societa' fiduciaria»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera d) ed f), del TUF;

    n) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, lettera c) e c-bis), del TUF;

    o) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

    p) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i «servizi e attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF;

    q) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle societa' di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-bis del TUF;

    r) «soggetti aderenti al Fondo»: le banche autorizzate a prestare i «servizi e le attivita' di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF, e i soggetti di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), p), q);

    s) «succursale»: sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un soggetto definito dalla lettera r), che presta i «servizi e attivita' di investimento» definiti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT