DECRETO 19 Giugno 2007 - Modifiche del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia delle finanze), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998 con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997 che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la delibera del 17 novembre 2006, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo medesimo, al fine di coordinare dette disposizioni con la la nuova disciplina delle procedure concorsuali introdotta con il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006;

Vista la delibera del 12 aprile 2007, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le predette modifiche del regolamento operativo, previa acquisizione della preventiva approvazione del MEF resa con lettera del 5 aprile 2007, a seguito del ricevimento dei pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente e in data 24 e 12 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia approvate dal Comitato di gestione in data 12 aprile 2007, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e le modifiche del regolamento operativo, approvato con decreto 30 giugno 1998, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

Allegato

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

Regolamento operativo

Art. 1.

  1. Ai fini del presente "Regolamento operativo" si intendono per:

    1. "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

    2. "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

    3. "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

    4. "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

    5. "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

    6. "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;

    7. "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea;

    8. "societa' di intermediazione mobiliare": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e Direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

    9. "societa' fiduciaria": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF;

    10. "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del medesimo TUF;

    11. "societa' di gestione del risparmio armonizzata": la societa' avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) del TUF;

    12. "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo TUF;

    13. "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

    14. "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;

    15. "intermediari": le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, le societa' di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli "intermediari" insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio armonizzate;

    16. "succursale": sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un intermediario definito dalla lettera q), che fornisce i "servizi di investimento" ai quali l'intermediario medesimo e' autorizzato;

    17. "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

    18. "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), d), e), del TUF;

    19. "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), g), h), i), j), del TUF;

    20. "operazioni di investimento": i "servizi di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e il "servizio...

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