DELIBERAZIONE 1 aprile 2003 - Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Capo I COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto 1'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n.

413; Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Nella seduta del 1 aprile 2003; Ha deliberato di approvare il seguente

Regolamento interno Definizioni

Ai fini del presente regolamento

  1. per "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) per "Vicepresidente", quando non e' altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento; d) per "Ufficio di segreteria" deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    Art. 1.

    Insediamento del Consiglio 1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.

    La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

    1. Il componente piu' anziano d'eta', fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.

      Art. 2.

      Verifica delle elezioni del Consiglio 1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel comma secondo dell'art. l, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonche' sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali.

    2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

    3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

      Art. 3.

      Elezione del Presidente 1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'art. 2, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e, in votazioni separate, dei due vicepresidenti.

    4. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale e' eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parita', tra i due piu' anziani ed e' eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parita' anche in questa votazione, il piu' anziano di eta'.

      Art. 4.

      Presidente 1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

      Art. 5.

      Sostituzione del Presidente e dei vicepresidenti 1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il Presidente e' sostituito, nella presidenza delle sedute, dal vicepresidente che, in relazione a tale nomina, abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parita', da quello di maggiore eta'. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente e' sostituito dall'altro vicepresidente. In caso di assenza o impedimento dei due vicepresidenti, il Presidente e' sostituito dal componente piu' anziano di eta'.

    5. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei giorni consecutivi, il vicepresidente o il componente piu' anziano convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

    6. Nel caso in cui il Presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di Presidente pur restando a far parte del Consiglio, il vicepresidente o il componente piu' anziano che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalita' indicate nel precedente art. 3, del nuovo Presidente entro quindici giorni.

    7. Nel caso in cui il vicepresidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di Presidenza o si dimetta comunque dalla carica di vicepresidente pur restando a far parte del Consiglio, il Presidente convoca la seduta per la elezione, con le modalita' indicate nel precedente art. 3, del nuovo vicepresidente entro quindici giorni.

      Art. 6.

      Posizione dei componenti del Consiglio 1. I componenti del Consiglio partecipano all'attivita' e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parita'.

    8. Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il vicepresidente che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, l'altro vicepresidente e gli altri componenti secondo l'ordine di anzianita' di eta'.

    9. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

    10. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarita' dell'ufficio.

      Capo II ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' ISTRUTTORIA Art. 7.

      Comitato di presidenza 1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal Presidente, che lo presiede, dai due vicepresidenti e da due componenti eletti, in votazioni separate, con le stesse modalita' di cui al precedente art. 3.

    11. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del Presidente e di almeno due componenti, assiste e collabora con il Presidente nella esecuzione della delibera e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

    12. Il Presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute.

    13. Delle piu' rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il Presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

      Art. 8.

      Commissioni 1. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attivita' diversa dalle delibere, vengono istituite, con deliberazione del Consiglio, apposite commissioni che coordinano l'attivita' dei singoli uffici, nei quali e' ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, disciplinata da distinta deliberazione con attribuzione delle specifiche competenze.

    14. Le Commissioni, costituite da tre componenti, tra cui un Presidente ed un vicepresidente, sono designate ogni anno con deliberazione del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza che la formula dopo aver sentito i componenti.

    15. Con le stesse modalita' indicate nel comma secondo possono essere istituite dal Consiglio Commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

    16. Il Consiglio puo', altresi', affidare ai singoli componenti compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonche' di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

      Art. 9.

      Assegnazione delle pratiche alle Commissioni 1. Il Presidente incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione la Commissione competente.

    17. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

    18. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

    19. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni pratica, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, ad uno o piu' relatori tra i componenti della Commissione...

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