LEGGE 3 agosto 2010, n. 16 - Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 34 del 30 luglio 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica e' sostituita dalla seguente: 'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture' e sono apportate le seguenti modifiche:

  1. i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

    '17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalita' rese note dallo stesso Osservatorio d'intesa con l'Autorita':

  2. entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

  3. limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalita' rese note dall'Osservatorio regionale, d'intesa con l'Autorita'. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, anche su segnalazione dell'Osservatorio regionale, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione e' elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.'.

    '18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all'Autorita'.'.

    '20. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' e' autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo e' preposto, fermo restando l'obbligo della collaborazione dell'Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.'.

    '21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.'.

    '22. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita'. Al predetto ufficio speciale e' preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicita' e stabilita' delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e' determinata in almeno cinquanta unita', facenti parte dell'organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.'.

    '23. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e' lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attivita' ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.

    I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente con l'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.'.

    '24. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con...

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