DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195 - Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) autorita' competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unita' di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;

b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonche' il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

c) denaro contante:

1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;

2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;

d) finanziamento del terrorismo: le attivita' definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

e) riciclaggio: le attivita' definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' modificare o integrare la lettera c) del comma 1.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo

1988, n. 148, e' pubblicato nel supplemento ordinari alla

Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108.

- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.

222.

- L'art. 3 del decreto-legge 28 giugno1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 1990, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10

agosto 1990, n. 186, e abrogato dall'art. 13, lettera a)

del presente decreto, recava:

Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari

.

- La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

28 giugno 1991, n. L 166.

- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 15 maggio 1997, n.

111.

- Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1997, n. 136.

- La direttiva 2001/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

28 dicembre 2001, n. L 344.

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

- Il regolamento (CE) n. 1889/2005 e' pubblicato nella

G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 309.

- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.

25 novembre 2005, n. L 309.

- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2007, n. 172.

- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.

290, supplemento ordinario.

- L'art. 15 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, cosi' recita:

Art. 15 (Disposizioni occorrenti per modifiche di norme in materia valutaria per effetto del regolamento (CE) n.

1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa). - 1. Il

Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 nonche' di quelli specifici di cui al comma

2 del presente articolo e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal regolamento

(CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunita' o in uscita dalla stessa, salva la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare le disposizioni normative del regolamento

(CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 17...

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