DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 - Modifiche ed integrazioni al codice della strada

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85; Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli.

  1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.».

  2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»; b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».

  3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente

    2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.

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    Art. 2.

    Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

  4. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e

    il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente

    8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c).

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  5. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente

    6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

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  6. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. dopo il comma 1 e' inserito il seguente

    1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.

    ; b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».

  7. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di

    cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente

    5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.

    ; c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

  8. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente

    4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.

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  9. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente

    2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.

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  10. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. dopo il comma 1 e' inserito il seguente

    1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.

    ; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».

    Art. 3.

    Modifiche alle norme di comportamento

  11. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».

  12. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».

  13. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente

    3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    .

  14. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

    1. al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del...

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