Le modifiche in tema di prova

AutoreElisa Picozza
Pagine189-208
189
Le modifiche in tema di prova
ELISA PICOZZA
SOMMARIO: 1. Prova testimoniale. - 2. Consulenza tecnica d’ufficio. - 3. Il calendario del processo.
1. Prova testimoniale
In tema di prova testimoniale, la novità più consistente introdotta dalla l. 18
giugno 2009, n. 69 è costituita dalla testimonianza scritta1, oggi disciplinata dai
nuovi artt. 257 bis c.p.c. e 103 bis disp. att. c.p.c.2.
L’art. 257 bis non introduce un nuovo mezzo di prova ma soltanto una
forma «alternativa e semplificata» di assunzione della prova testimoniale3, fina-
lizzata – almeno nelle intenzioni del legislatore – a consentire un risparmio di
tempi e perciò a meglio assicurare una ragionevole durata del processo: restano
pertanto invariati i limiti soggettivi ed oggettivi della prova testimoniale, non-
ché la sua efficacia probatoria, senza che assuma rilievo discriminante la circo-
stanza che la testimonianza venga assunta oralmente o per iscritto4.
Nel nostro ordinamento esiste quindi una sola prova testimoniale, che oggi
può essere assunta in via orale oppure per iscritto: il che consente di mantenere
1 In argomento v., tra gli altri, F. DE STEFANO, Gli strumenti di prova e la nuova testimonianza
scritta, Milano, 2009, 349 ss.; G. PALMIERI - M. ANGELONE, La testimonianza scritta nel processo
civile, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile, Napoli, 2010, 345 ss.
2 La l. 69/2009 ha altresì provveduto a modificare l’art. 249, che oggi rinvia anche formalmente
agli artt. 200, 201 e 202 c.p.c., nonché l’art. 255, arricchito di un’ulteriore disposizione a norma della
quale «in caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna ad una pena
pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1000 euro». Quest’ultima è una norma di mero
completamento, che impone al giudice di adottare specifici provvedimenti nell’ipotesi in cui il testi-
mone, già regolarmente intimato, non comparso senza giustificato motivo e nuovamente convocato,
di nuovo manchi di presentarsi all’udienza: in quest’ultimo caso, i provvedimenti del giudice perdono
ogni traccia di discrezionalità dovendo egli necessariamente disporne l’accompagnamento coattivo,
alla stessa o ulteriore udienza, e condannarlo al pagamento della più elevata pena pecuniaria: nello
stesso senso, v. R. GIORDANO, in R. GIORDANO - A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, Roma, 2009,
300 s. Infine, l’art. 104, 1° comma, disp. att. c.p.c. stabilisce oggi che «se la parte senza giusto motivo
non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla pro-
va, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione», con ciò superando il precedente
contrasto giurisprudenziale circa le conseguenze della mancata citazione del teste: R. GIORDANO, in
R. GIORDANO A. LOMBARDI , Il nuovo processo civile, cit., 294 ss., e riaffermando il principio di
acquisizione della prova al processo A. BRIGUGLIO, Le novità sul processo ordinario di cognizione
nell’ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in www.judicium.it, 13 giugno 2009, § 7.
3 C. CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettu-
ra, in Corriere giur., 2009, 877 ss., spec. 880; F. DE STEFANO, Gli strumenti di prova e la nuova te-
stimonianza scritta, cit., 350; A.M. SOLDI, in A. BUCCI - A.M. SOLDI, Le nuove riforme del processo
civile, Padova, 2009, 131.
4 Resta quindi ferma la valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento: R.
GIORDANO, in R. GIORDANO - A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., 261.
190
distinta, sul piano ontologico e di efficacia, la «testimonianza scritta» da tutte le
altre forme di dichiarazioni scritte provenienti da terzi: mentre la prima è libe-
ramente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, 1° comma, c.p.c., le altre
continuano ad avere la – minore – efficacia correlata alle prove atipiche.
Trattandosi semplicemente di una diversa modalità di assunzione della
prova per testimoni, la stessa dovrebbe poter trovare applicazione quante volte
e nei limiti in cui possa essere utilizzata la prova testimoniale, compresa
l’ipotesi in cui la prova per testimoni sia stata ammessa d’ufficio5.
La disposizione è collocata nell’ambito delle norme che disciplinano
l’istruzione probatoria innanzi al tribunale, ma può trovare applicazione nei
giudizi che si svolgono dinnanzi al giudice di pace ed alla corte d’appello in
virtù del rinvio operato dagli artt. 311 e 359 c.p.c., nonché – a meno di esplicite
esclusioni – in riti diversi da quello ordinario6.
Con specifico riferimento al rito del lavoro non sembrano sussistere ostaco-
li all’utilizzo della testimonianza scritta con riferimento alle richieste istruttorie
di parte7; invece, per quanto attiene ai poteri istruttori officiosi, va tenuta di-
stinta l’ammissione di una prova testimoniale vera e propria, ai sensi della pri-
ma parte del 2° comma dell’art. 421 c.p.c., dalle altre ipotesi. L’art. 257 bis
c.p.c., infatti, non può trovare applicazione allorché si tratti di richiesta di in-
formazioni e osservazioni, scritte o orali, alle associazioni sindacali, che non
costituiscono prove testimoniali; parimenti escluse appaiono le ipotesi di cui
all’art. 421, ultimo comma, c.p.c. ai sensi del quale il giudice può ordinare la
comparizione delle persone che siano incapaci8 di testimoniare «per interrogar-
le liberamente sui fatti della causa», interrogatorio libero che non sarebbe equi-
parabile, neppure sotto il profilo dell’efficacia probatoria, alla testimonianza
vera e propria9.
Affinché la prova testimoniale possa essere assunta per iscritto è necessario
che ricorrano, cumulativamente, due condizioni: l’accordo delle parti e l’auto-
rizzazione del giudice. L’accordo delle parti, pur non implicando il dovere del
giudice di assumere la testimonianza per iscritto, si pone però come condizione
del sorgere della facoltà discrezionale di quest’ultimo10.
5 F. DE STEFANO, Gli strumenti di prova e la nuova testimonianza scritta, cit., 354. È poi lo stes-
so 1° comma dell’art. 257 bis c.p.c. a prevedere espressamente la possibilità che possa utilizzarsi la
testimonianza scritta in luogo dell’assunzione delegata nelle ipotesi di cui all’art. 203 c.p.c.: R. GIOR-
DANO, in R. GIORDANO - A. LOMBARDI, Il nuovo processo civile, cit., 271.
6 In argomento v. E. PICOZZA, La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza
scritta, a seguito della riforma del 2009, in Riv. dir. proc., 2010, 869 ss., 872 s.
7 Contra, G. PALMIERI - M. ANGELONE, La testimonianza scritta nel processo civile, cit., 347.
8 Deve considerarsi superato il richiamo all’art. 247 c.p.c., relativo al divieto di testimoniare, di-
chiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, Foro it., 1974, I, 2220.
9 Le dichiarazioni rese in tale sede possono infatti essere valutate esclusivamente come argo-
menti di prova ai sensi dell’art. 116, 2° comma, c.p.c.: E. VULLO, in Codice di procedura civile com-
mentato, a cura di Consolo e Luiso, sub art. 421, Milano, 2007, 3394.
10 La necessità che vi sia l’accordo delle parti costituisce il frutto di un emendamento governati-
vo, che ha sostituito l’originaria previsione secondo cui il giudice avrebbe dovuto limitarsi a decidere
in ordine all’assunzione per iscritto semplicemente «sentite le parti». Il necessario accordo di tutte le
parti è peraltro considerato da molti come circostanza fortemente limitativa al concreto utilizzo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT