Modifiche In Tema Di Archiviazione

AutoreTommaso Rafaraci
Pagine92-94
92
dott
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
MODIFICHE IN TEMA
DI ARCHIVIAZIONE
di Tommaso Rafaraci
Abstract
Il lavoro illustra le modif‌icazioni apportate dalla
legge n. 103 del 2017 al procedimento di archiviazione.
Accanto al rafforzamento dei poteri della persona offesa,
vengono illustrate le modif‌iche volte a rendere più brevi
e certi i tempi della procedura, le previsioni normative
delle cause di nullità del provvedimento f‌inale, da far
valere non più davanti alla Corte di Cassazione ma al
Tribunale, con apposito reclamo. L’Autore esprime riserve
in particolare sull’opportunità ed eff‌icienza delle innova-
zioni tese a rendere più spedita la procedura.
The article brief‌ly analyses the amendments brought
about by law n. 103/2017 to the procedure for the dismis-
sal of the case for lack of prosecution. The Author illustra-
tes those amendments aimed at strengthening victims’
powers, expediting the procedure, and establishing cases
of nullity of the f‌inal decision that can be remedied by
a complaint before the Tribunal, no longer the Court of
Cassation. The Author expresses some reservations about
the opportunity and eff‌iciency of these novelties in view
of swifter procedure.
SOMMARIO
1. L’ampliamento dei termini dilatori per presentare l’oppo-
sizione e un nuovo caso di avviso “dovuto” della richiesta di
archiviazione. 2. Le cadenze della fase dell’udienza camerale
ex art. 409 c.p.p. 3. Le nullità del provvedimento di archi-
viazione. 4. Segue: Il reclamo al tribunale in composizione
monocratica.
1. L’ampliamento dei termini dilatori per presentare
l’opposizione e un nuovo caso di avviso “dovuto” della
richiesta di archiviazione
Al di là della nuova tempistica stabilita dall’art. 407
comma 3-bis c.p.p. per le determinazioni del pubblico mi-
nistero ex art. 405 comma 1 c.p.p., la legge n. 103/2017 ha
apportato diverse e rilevanti – ma tutt’altro che impecca-
bili - modif‌iche direttamente in seno alla procedura rego-
lata dagli artt. 408-415 c.p.p.(1)
Alcune riguardano già la fase introduttiva – quindi
ancora le incombenze dell’organo inquirente – e sono
essenzialmente rivolte al consolidamento delle facoltà di
interlocuzione della persona offesa che sia anche destina-
taria dell’avviso della richiesta di archiviazione da parte
del pubblico ministero. Essa infatti potrà fruire da ora in
poi di un termine più lungo per valutare se presentare op-
posizione alla richiesta di archiviazione (2). Come dovrà
precisarsi nello stesso avviso, tale termine sarà di venti
giorni (non più dieci) nel caso comune di avviso notif‌icato
alla persona offesa che nella notizia di reato o successi-
vamente abbia dichiarato di voler essere informata circa
l’eventuale archiviazione (art. 408 commi 2 e 3 c.p.p.). Il
termine sarà invece corrispondentemente elevato a trenta
giorni (non più venti) nelle ipotesi in cui, a norma dell’art.
408 comma 3-bis c.p.p., l’avviso deve essere notif‌icato alla
persona offesa «in ogni caso» (vale a dire, a prescindere
dalla dichiarazione di voler essere avvisata formulata nel-
la notizia di reato o successivamente) (3).
A quest’ultimo proposito va qui segnalato che l’ambito
applicativo dell’art. 408 comma 3-bis è stato contestual-
mente (e inopinatamente) esteso dalla legge di riforma
(v. art. 1 comma 31 lett. b)) (4), essendosi stabilito che
l’avviso va notif‌icato «in ogni caso» alla persona offesa,
oltre che - secondo quanto già previsto - per i delitti com-
messi con violenza alla persona, anche «per il reato di cui
all’articolo 624-bis del codice penale» (furto in abitazione
e furto con strappo). A risaltare non è l’entità dell’esten-
sione quanto, proprio al contrario, la sua singolarità, di cui
non è dato ben cogliere la ratio, nemmeno alla luce delle
ormai consuete f‌inalità di rafforzamento del ruolo dell’of-
feso di reati di elevato allarme sociale.
2. Le cadenze della fase dell’udienza camerale ex art.
409 c.p.p.
Quanto ai momenti successivi della procedura di archi-
viazione, la legge n. 103 del 2017 ha inteso incidere anco-
ra, innanzitutto, sui relativi tempi, peraltro con l’introdu-
zione di termini di natura ordinatoria, la cui inosservanza
non incide quindi sulla validità del procedimento (5).
Al riguardo vengono in considerazione le integrazioni
ai commi 2 e 4 dell’art. 409 c.p.p. (v. art. 1 comma 32, lett.
a) e b)). Nel comma 2 si prevede ora che, se non accoglie
la richiesta di archiviazione, il giudice «entro tre mesi»
f‌issa la data dell’udienza in camera di consiglio, mentre
in coda al comma 4 si prevede che, a seguito dell’udienza,
il giudice - salvo che ritenga necessarie ulteriori indagini
(nel qual caso, come di consueto, le indica con ordinanza
al pubblico ministero, f‌issando il termine indispensabile
per il compimento delle stesse) (6) - «provvede entro tre
mesi sulle richieste».
Si pref‌igura così una sequenza in verità non solo poco
eff‌icace dal punto di vista della certezza, se non della ragio-
nevolezza, dei tempi (vista, come detto, la natura ordina-
toria di tali termini) ma altresì poco limpida nei suoi stes-
si passaggi. Sembrerebbe che il giudice non sia vincolato
ad alcun termine per la prima valutazione della richiesta
di archiviazione (l’art. 409 comma 1 c.p.p. non è stato mo-
dif‌icato), essendo piuttosto tenuto a f‌issare l’udienza (da
svolgersi) entro tre mesi da quando si sia deciso per il non
accoglimento de plano della richiesta medesima (art. 409
comma 2 c.p.p., come modif‌icato). Fermo restando il tem-
po di ulteriori tre mesi per decidere in esito all’udienza se
emettere ordinanza di archiviazione o ordinare al pubbli-
co ministero di formulare l’imputazione (art. 409 comma

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