Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1?? settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» il quale prevede che: «Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze»; Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di garanzia; Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n.

57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 gennaio 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2004; Ritenuto di dovere provvedere in merito;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. al comma 3, primo periodo, le parole: «da 10.000.000 e fino a 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.200 e fino

    a euro 1.550.000»; b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «nella misura del 70% della perdita subita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 75% della perdita subita.»; c) al comma 4, le parole: «nella misura del 50% della perdita.» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 55% della perdita.»; d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000;»; e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca.»; f) alla fine e' aggiunto il seguente comma

    7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.

    .

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con...

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