LEGGE 5 dicembre 1975, n. 656 - Modifiche ed integrazioni al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi

Coming into Force08 Gennaio 1976
End of Effective Date02 Ottobre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/12/24/075U0656/CONSOLIDATED/19870804
Published date24 Dicembre 1975
Enactment Date05 Dicembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.338 del 24-12-1975
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgano spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti e' destinato a biglietti fino a L. 2.000 nette:

corrispettivi fino a L. 2.000 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da L. 2.001 nette fino a L. 10.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da L. 10.001 nette fino a L. 15.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre L. 15.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a L. 2.000 deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti e' fissato fino a L. 2.000 nette, l'imposta per i primi mille biglietti e' dovuta nella misura dell'1 per cento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 dicembre 1975 LEONE MORO - VISENTINI - SARTI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE

Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

((Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti e destinato a biglietti fino a L. 3.150 nette:

corrispettivi fino a L. 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da L. 3.151 nette fino a L. 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da L...

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