LEGGE COSTITUZIONALE 12 aprile 1989, n. 3 - Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta

Coming into Force14 Aprile 1989
Enactment Date12 Aprile 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/04/14/089G0155/ORIGINAL
Published date14 Aprile 1989
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art 1.
  1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della

regione siciliana, gia' sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "L'assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione".

Art 2.
  1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

"Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica".

Art 3.
  1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e' sostituito dal seguente:

"Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio...

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