Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante

attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi

medici;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo

1, comma 5;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di apportare modifiche al decreto

legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare una piu'

completa armonizzazione delle norme nazionali con quelle comunitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei

Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di

grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. L'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 24

    febbraio 1997, n. 46, e' sostituito dal seguente:

    " i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo e' pronto per la

    prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua

    destinazione.".

    Art. 2.

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fatte salve le

    disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e

    successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "relativamente

    al medicinale";

    b) al comma 4, le parole: "della destinazione principale del

    dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: "alla destinazione d'uso

    principale del dispositivo";

    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    " 5. Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione del

    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dei relativi decreti

    attuativi.";

    d) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    "5-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo

    12 novembre 1996, n. 615, le disposizioni in esso contenute non si

    applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto.".

    Art. 3.

  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio

    1997, n. 46, dopo le parole: "soddisfare i" e' inserita la seguente

    parola: "pertinenti".

    Art. 4.

  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio

    1997, n. 46, le parole: "Il fabbricante mette a disposizione" sono

    sostituite dalle seguenti: "Il fabbricante o il suo mandatario tiene

    a disposizione presso la propria sede".

    Art. 5.

  5. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a cura e spese del

    fabbricante" sono inserite le seguenti: "o del suo mandatario";

    b) al comma 3, dopo le parole: "a cura e spese del fabbricante"

    sono inserite le seguenti: "o del suo mandatario".

    Art. 6.

  6. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, lettera b), le parole: "il ritiro dal mercato" sono

    sostituite dalle seguenti: "il ritiro sistematico dal mercato";

    b) al comma 3, le parole: "i dati acquisiti" sono sostituite dalle

    seguenti: "i dati valutati ai sensi del comma 2".

    Art. 7.

  7. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "il decesso o il" e'

    inserita la seguente parola "grave";

    b) al comma 2, dopo le parole: "il decesso o il" e' inserita la

    seguente parola "grave";

    c) al comma 4, dopo le parole: "con il fabbricante" sono inserite

    le seguenti: "o con il suo mandatario".

    Art. 8.

  8. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, le parole: "richiesta, inviandone copia al Ministero

    della sanita'" sono soppresse;

    b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:

    "6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

    decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi

    alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della

    immissione in commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione

    prevista in tale allegato.";

    c) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:

    "11-bis. Il Ministero della sanita' e il Ministero dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi

    designati italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle

    autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.".

    Art. 9.

  9. All'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto

    legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, dopo la parola:

    "L'autorizzazione" e' inserita la seguente: "e'".

    Art. 10.

  10. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto

    legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: "agli allegati II, IV

    e VI" sono sostituite dalle seguenti: "agli allegati II, IV, V e VI".

    Art. 11.

  11. All'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del decreto

    legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la parola: "ricorso" e'

    sostituita dalle seguenti: "ricorso gerarchico al Ministro della

    sanita' o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo

    regionale".

    Art. 12.

  12. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: "usati in medicina veterinaria" sono

    sostituite dalle seguenti: "destinati esclusivamente dall'uso in

    medicina veterinaria";

    b) al comma 2, dopo le parole: "un dispositivo" e' inserita la

    seguente parola: "medico".

    Art. 13.

  13. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    " 2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici in

    violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, o senza

    l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero in

    difformita' della stessa, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e

    con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.";

    b) al comma 4, dopo le parole: "commi 6," e' inserita la seguente:

    "6-bis,".

    Art. 14.

  14. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio

    1997, n. 46, le parole: "fino al 13 giugno 1998" sono sostituite

    dalle seguenti: "fino al 14 giugno 1998".

    Art. 15.

  15. All'allegato I, punto 13.3, lettera a), le parole: "all'articolo

    14, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma

    2".

    Art. 16.

  16. L'allegato XII recante modalita' e contenuti delle domande per

    la richiesta di autorizzazione alla certificazione, e' sostituito dal

    seguente:

    "Allegato XII

    MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI

    AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE.

  17. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui

    all'articolo 15, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero della

    sanita' che ne informa il Ministero dell'industria.

  18. Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata

    dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i

    seguenti documenti:

    a) certificato di iscrizione allaera di commercio, industria,

    artigianato e agricoltura ove richiesta per i soggetti di diritto

    privato;

    b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove

    richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo

    per i soggetti di diritto pubblico;

    c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione,

    corredato delle caratteristiche tecniche e operative;

    d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle

    mansioni, nonche' del rapporto esistente con l'organismo stesso, con

    particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4

    e 5 dell'allegato XI;

    e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale

    non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti

    dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita' in

    ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi

    pubblici;

    f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme

    della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione

    dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto,

    normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata,

    ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

    g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in

    cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

    h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento

    dei requisiti minimi di cui all'allegato XI;

    i) documentazione comprovante l'idoneita' dei locali e degli

    impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza

    del lavoro.

  19. Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta,

    dal Ministero della sanita', una ispezione in loco.

  20. Della procedura dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verra'

    redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di

    autorizzazione previsto dall'articolo 15, comma 2.".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998

    SCALFARO

    Prodi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Bindi, Ministro della sanita'

    Bersani, Ministro dell'industria,

    del commercio e dell'artigianato

    Dini, Ministro degli affari esteri

    Flick, Ministro di grazia e

    giustizia

    Ciampi, Ministro del tesoro, del

    bilancio e della programmazione

    economica

    Visto, il Guardasigilli: Flick

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

    delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della

    Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

    Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'

    operato il rinvio. Restano...

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