LEGGE COSTITUZIONALE 16 gennaio 1989, n. 1 - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

Coming into Force18 Gennaio 1989
Enactment Date16 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/17/089G0023/ORIGINAL
Published date17 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.13 del 17-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge costituzionale:

Art 1.
  1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".

Art 2.
  1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri".

  2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".

Art 3.
  1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

  2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

  4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica".

Art 4.
  1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena e' aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravita' del reato.

Art 5.
  1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresi' soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

Art 6.
  1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo...

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