Le Modifiche Al Decreto Legislativo N. 102 Del 2014 In Tema Di Contabilizzazione Del Calore E Termoregolazione: Primi Appunti
Autore | Paolo Scalettaris |
Pagine | 147-155 |
147
dott
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
DOTTRINA
LE MODIFICHE AL DECRETO
IN TEMA
DI CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE
E TERMOREGOLAZIONE:
PRIMI APPUNTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Le modifiche in tema di “definizioni”. 3. Le
modifiche del 5° comma dell’art. 9 del D.L.vo 102/2014; 3.1)
La modifica della parte introduttiva del 5° comma dell’art.
9. 3.2) La modifica della disposizione della lettera a) del 5°
comma dell’art. 9. 3.3) La modifica della disposizione di cui
alla lett. b) del 5° comma dell’art. 9. 3.4) La modifica della
disposizione di cui alla lett. c) del 5° comma dell’art. 9. 3.5)
La modifica della disposizione della lett. d) del comma 5
dell’art. 9. 4. Le modifiche dell’art. 16 del D.L.vo 102/2014 in
tema di sanzioni; 4.1) La modifica del 5° comma dell’art. 16.
4.2) La modifica del 6° comma dell’art. 16. 4.3) La modifica
del 7° comma dell’art. 16. 4.4) La modifica dell’8° comma
dell’art. 16.
1. Premessa
Il decreto legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 ha appor-
tato numerose modifiche al decreto legislativo n. 102 del
2014 in tema di contabilizzazione del calore e termorego-
lazione (1).
Le nuove disposizioni - che corrispondono solo in par-
te alle modifiche che erano state suggerite con il “parere
approvato dalla Commissione sull’atto del Governo n. 201”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2015
- sostituiscono, con l’inserimento di parole o di frasi all’in-
terno delle singole disposizioni, parti del testo originario,
sì che questo ha acquisito ora nuovi e diversi significati.
Proprio per questa ragione l’analisi delle nuove disposi-
zioni presenta aspetti delicati: si tratta infatti di esamina-
re non soltanto le nuove disposizioni ma anche le vecchie
per verificare se e come l’inserzione di elementi nuovi ab-
bia modificato il significato e la portata anche delle parti
delle vecchie disposizioni rimaste invariate.
Dal confronto tra le nuove e le vecchie disposizioni
emerge il senso che l’insieme delle norme in tema di con-
tabilizzazione e termoregolazione ha ora assunto: esami-
neremo qui di seguito – appunto in chiave di confronto ed
al fine di cercare di individuare tale senso - il testo delle
vecchie e delle nuove disposizioni.
2. Le modifiche in tema di “definizioni”
Si nota in primo luogo che con il decreto integrativo
è stata introdotta una definizione nuova, quella di “sotto-
contatore”.
Nell’art. 2, comma 2°, del D.L.vo 102 del 2014 (che con-
tiene le definizioni utilizzate dalle norme che seguono) è
stata infatti inserita la lettera qq-bis) che definisce il “sot-
to-contatore”: “contatore dell’energia, con la esclusione di
quella elettrica, che è posto a valle del contatore di for-
nitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura
dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da
una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare
l’energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal
singolo edificio”.
Per comprendere il significato della definizione è op-
portuno ricordare la nuova definizione del “contatore di
fornitura” (lett. i) del comma 2°): “apparecchiatura di mi-
sura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura può
essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di
energia della singola unità immobiliare, o condominiale,
nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quella
elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari,
come nel caso di un condominio o di un edificio polifun-
zionale”). Da sottolineare poi che il decreto integrativo
ha soppresso la figura del “contatore divisionale o indivi-
duale” che era presente nel decreto originario (e che era
definito quale “apparecchiatura di misura del consumo di
energia del singolo cliente finale”).
La conclusione che si trae dall’insieme di queste indi-
cazioni è che il “contatore di fornitura” deve essere sempre
presente per misurare l’energia consumata da un edificio:
ma oltre a tale apparecchiatura, nel caso in cui vi siano
più unità immobiliari, dovranno essere presenti, per la
misurazione del consumo di ciascuna unità, i “sotto-conta-
tori” destinati a misurare il consumo individuale. Ciò che
si prospetta dunque è un vero e proprio “sistema” organiz-
zato su più livelli e ramificato, sistema formato ad un livel-
lo più elevato da un contatore di fornitura e poi – ad un
livello inferiore - da più sotto-contatori (vi è da chiedersi
peraltro se vi sia la possibilità che al di sotto di ciascuno
di questi vi siano anche ulteriori sotto-contatori, nel caso
di ulteriore frazionamento o ramificazione dell’impianto e
dei consumi).
Vi è poi una seconda definizione nuova che è stata in-
trodotta dal decreto integrativo e che interessa le questio-
ni che ci riguardano: la definizione di “cliente finale” (lett.
d-bis del 2° comma). Viene così definito il “cliente che
acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico,
per uso proprio”. Si tratta di una definizione che - come
vedremo - può dare luogo a qualche incertezza perché
considera due profili distinti che possono anche non es-
sere coincidenti: quello dell’acquisto dell’energia e quello
dell’uso proprio.
L’aspetto ora segnalato emerge a proposito della posi-
zione del condominio e dei condòmini: nel caso del con-
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