REGOLAMENTO 12 settembre 2012 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. (12A09960)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;

Visto l'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 24 luglio 2012;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'art. 41 del Regolamento di autonomia finanziaria della

Giustizia amministrativa

  1. L'art. 41 del regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa e' sostituito dal seguente:

Art. 41. (Collegio dei revisori dei conti) - 1. Il Consiglio di presidenza affida, ai sensi dell'art. 37, comma 20, del d. l. n. 98 del 2011, al Collegio dei revisori dei conti il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa della G.A., secondo le disposizioni del presente regolamento di autonomia finanziaria.

2. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito con decreto del Presidente, sulla base dei criteri di composizione fissati dal Consiglio di presidenza. Con deliberazione del Consiglio di presidenza e' determinato, nei limiti delle risorse all'uopo assegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il compenso per il presidente e per i componenti del collegio. Il Collegio dei revisori svolge le proprie...

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