LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1 - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare

Coming into Force23 Agosto 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/08/08/16G00168/ORIGINAL
Published date08 Agosto 2016
Enactment Date28 Luglio 2016
Official Gazette PublicationGU n.184 del 08-08-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale:

Art 1.

Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», e' sostituito dal seguente:

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste

.

Art 2.

Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».

Art 3.

Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».

Art 4.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

  2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

  3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Art 5.

Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».

Art 6.

Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963

  1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

Art 7.

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