La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
I canoni per utenze d'acqua dovuti all'Ente acquedotti siciliani da privati o da enti pubblici saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, del Comune secondo le norme in vigore per le imposte dirette, di cui al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli Uffici dell'ente.
Gli esattori rispondono, a proprio rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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