LEGGE 21 dicembre 1977, n. 958 - Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura

Coming into Force17 Gennaio 1978
Enactment Date21 Dicembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/01/02/077U0958/ORIGINAL
Published date02 Gennaio 1978
Official Gazette PublicationGU n.1 del 02-01-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente:

"Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda".

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente:

"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, e' concesso un contributo di 600 unita' di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel primo anno, di 171 unita' di conto nel secondo, di 105 unita' di conto nel terzo e 66 unita' di conto ne quarto".

Art 2.

L'importo di 53.333 unita' di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Art 3.

Il quarto comma dell'articolo 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' sostituito dal seguente:

"Alle Universita', che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attivita' previste dall'articolo 2, lettera b), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del consiglio delle Comunita' europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attivita' preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire un milione ai premi di frequenza di cui ai successivi...

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