LEGGE 17 maggio 1991, n. 162 - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Coming into Force09 Giugno 1991
Enactment Date17 Maggio 1991
Published date25 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/25/091G0199/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.121 del 25-05-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:

    "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".

  2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".

  3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituita dalla seguente:

    " a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".

  4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:

    "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".

  5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";

    2. a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque...

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