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Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".
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La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituita dalla seguente:
" a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
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Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".
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Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque...
LEGGE 17 maggio 1991, n. 162 - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Coming into Force | 09 Giugno 1991 |
Enactment Date | 17 Maggio 1991 |
Published date | 25 Maggio 1991 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/25/091G0199/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.121 del 25-05-1991 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
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