La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge e' sostituito dal seguente:
"Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla...