DELIBERAZIONE 25 febbraio 1999 - Modificazioni al regolamento

Art. 1.

  1. All'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma

    "9-bis. I segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico".

    Avvertenza

    Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

    Nota all'art. 1

    - Il testo dell'art. 5 del regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente

    "Art. 5 (Elezioni degli altri componenti della Presidenza). 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

  2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

  3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'art. 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto.

    Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

  4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.

  5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 4. Ciascun Senatore puo' scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 4, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

  6. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'art. 14, comma 5, se gia' non rappresentati, nonche' il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

  7. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 6 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui al citato comma 6, non puo' essere in ogni caso superiore a due. Per le modalita' della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

  8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu' di due posti scrive un numero di nomi pari alla meta' dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita'. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

  9. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.

    9-bis. I segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico".

    Capo I Modificazioni al regolamento Art. 2.

  10. L'articolo 30 e' sostituito dal seguente

    "Art. 30 (Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione). - 1. Per la validita' delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27, e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, accertata dal Presidente all'inizio della seduta.

    In tutti gli altri casi, tale accertamento non e' richiesto.

  11. Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione per alzata di mano, dispone la verifica.

  12. Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validita' delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

  13. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti...

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