Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, da ultimo modificato con regolamento (CE) n. 1512/2005 della Commissione del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 241 del 17 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/69, che istituisce il registro nazionale delle varieta' di vite;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004, recante ´Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000ª, con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il predetto registro nazionale delle varieta' di vite;

Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria e' consentito, per l'Italia, l'utilizzo della varieta' di vite ´Tocai Friulanoª, esclusivamente per la designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Veneto e Friuli e per un periodo transitorio fino al...

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